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La societa' nei limiti delle vigenti legge e con le relative autorizzazioni ove previste ha per oggetto prevalente, ai sensi della legge 221/2012 cosi' come modificata dal d. L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017, le seguenti attivita': - ideazione, realizzazione e gestione di siti internet, la relativa fornitura di contenuti ed ogni attivita' di prestazione di servizi e consulenza connessa ad internet, anche ad alto valore tecnologico; lo sviluppo, la produzione, la gestione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; servizi informatici e telematici innovativi; la consulenza nel settore delle tecnologie dell informatica ad alto valore tecnologico; sviluppo attivita' seo, posizionamento e sviluppo siti web e professionali, pubblicita' e promozione di attivita' commerciali sul web con metodologie innovative; creazione e gestione attivita' di telecomunicazioni con l utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti ed innovativi; qualsiasi attivita' nell ambito della ict ad alto contenuto tecnologico ed innovativo; grafica web ed editoriale, campagne di marketing innovative, ideazione e registrazione loghi, marchi e brevetti, stampa tipolitografica e su qualsiasi materiale, gadget, brochure, presentazioni on line e produzioni su altri supporti; creazione, sviluppo, gestione, consulenza per la specifica attivita' del social media marketing e tutte le attivita' di marketing innovative e che fanno uso di strumenti ad alto valore tecnologico; elaborazione business plan e piani di impresa per progetti di finanziamento pubblico e privato e controllo di gestione, con particolare riferimento ai progetti innovativi e ad alto valore tecnologico; corsi di formazione liberi ed autorizzati da enti pubblici con l ausilio di strumenti tecnologicamente evoluti ed innovativi; organizzazione e gestione convegni, meeting, congressi, fiere e contesti nei quali sviluppare l informazione, conoscenza e socializzazione prevalentemente sulla rete e sulle tematiche dell innovativita' e delle idee di impresa ad alto contenuto tecnologico. - la vendita diretta e la concessione di spazi pubblicitari su internet; - la vendita su internet di prodotti e servizi propri e di terzi mediante sistemi di commercio elettronico; - la vendita di prodotti e servizi propri e di terzi presso punti vendita; - la realizzazione, produzione e commercializzazione per conto proprio e/o di terzi di eventi sportivi, sfilate di moda, spettacoli e programmi musicali, radiofonici, televisivi, cinematografici, teatrali, films, documentari e di tutto quanto possa essere adatto anche alle trasmissioni a mezzo di internet, di strumenti telematici, radiodiffusioni, telediffusioni; - la consulenza nel campo di eventi sportivi, della moda e di intrattenimento in genere, marketing ed attivita' di ricerche di mercato in genere; - l'acquisizione ed il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti dell'immagine, del nome e/o pseudonimo di sportivi, artisti, cantanti, interpreti, autori, indossatori e persone fisiche e giuridiche in genere per gli usi consentiti dalla legge comprese la pubblicita', la promozione e qualsiasi altra forma di utilizzazione; - utilizzazione e concessione del proprio marchio a terzi per eventi sportivi, di moda e intrattenimento; - l'attivita' editoriale con espressa esclusione di quella di quotidiani, periodici e riviste di cui alla legge 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni; - l'attivita' di pubbliche relazioni; - l'agenzia di spettacolo e pubblicitaria, compresa l'organizzazione di campagne pubblicitarie e di eventi in genere; - realizzazione e commercializzazione corsi di formazione presso la propria sede o altro luogo; potra' inoltre: - gestire direttamente aziende, rami d'azienda, di proprieta' o in affitto, nonche' affidare la gestione a terzi in affitto; - assumere mandati di agenzia e rappresentanza, o di procacciamento di affari; potra' inoltre, svolgere attivita' di depositario o di commissionario e servizi di trasporto per conto terzi; - svolgere l'attivita' di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. La societa', nell'ambito della predetta attivita', ha altresi' ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attivita' di: concessione di finanziamenti, intermediazione di cambi, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo. Le prestazioni professionali inerenti l'espletamento delle predette attivita' saranno sempre e comunque affidate e dirette da professionisti all'uopo individuati e regolarmente iscritti nei relativi albi professionali, con l'esclusione di quelle attivita' che per legge sono attribuite a professionisti iscritti in appositi albi. Articolo 5 - oggetto complementare per il perseguimento delle proprie finalita' la societa' potra' compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, obbligatoria e reale, nel rispetto delle leggi vigenti e fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, giusta la legge n 1/91, delle attivita' contemplate dalle leggi n 197 del 5 luglio 1991, n 385 del 1 settembre 1993 e del d. L. Gs. N 435 del 21 novembre 1997 e di tutte le altre attivita' che in base alla normativa vigente siano esercitabili da particolari tipi sociali; potra' inoltre compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' inoltre, per il perseguimento delle proprie finalita', potra' assumere, non ai fini di collocamento presso il pubblico, interessenze, quote e partecipazioni in altre imprese, societa', consorzi, associazioni o altri organismi, costituiti e/o costituendi, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. Detti scopi saranno perseguiti anche avvalendosi di tutte le agevolazioni creditizie, finanziarie e fiscali nonche' dei provvedimenti e dei benefici previsti dalla normativa vigente e futura sia nazionale che sovranazionale. Articolo 5 - bis ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/l alla gazzetta ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e s. M. I. , la societa', ai fini di essere considerata come start up innovativa, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 (quindici) per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) deve risultare titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. Qualora la start-up innovativa perda uno dei suddetti requisiti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, coordinato con la logge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia' emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le societa' a responsabilita' limitata.
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