4) la societa' ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e delle leggi speciali, e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica, svolte su fondi di proprieta' dei soci, oppure assunti in affitto, in comodato e in compartecipazione stagionale. 5) la societa' potra porre in essere attivita' mobiliari, immobiliari, e finanziarie, ammesse dalla legge, che siano ritenute pertinenti e utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. 6) la societa' potra' eseguire sui fondi dei soci nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attivita'.