Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: - la fabbricazione, produzione e vendita di: - prodotti di panetteria, pane e panini freschi; - di sfarinati; - di paste alimentari ed altri prodotti, comunque preparati, derivati da sfarinati; - di focaccia, pizze, biscotti, taralli, scaldatelli; - di pasticceria fresca, dolciumi, torte, pasticcini e mostaccioli; - di gelato, prodotti surgelati e pasta fresca. La societa' potra' assumere direttamente e/o indirettamente interessenze, rappresentanze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, per meglio conseguire l'oggetto sociale. La societa' potra' compiere, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e purche' in maniera non prevalente, senza finalita' di collocamento nei confronti dei terzi, le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero a tal fine necessarie, ivi compresi l'assunzione di mutui passivi, il rilascio di avalli, fidejussioni, garanzie, anche reali nei limiti di legge. Sono espressamente escluse le attivita' di cui alla legge 23 marzo 1983 numero 77, della legge 2 gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197, come modificata dal d. Lg. 385/1993. La societa' e' costituita con lo specifico scopo di realizzare nuove iniziative produttive nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del d. P. R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni. La societa' avente tale specifico scopo potra' usufruire di tutte le agevolazioni previste per le nuove iniziative e soprattutto per le nuove iniziative ubicate nel mezzogiorno d'italia. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dal d. Lgs. Numero 185 del 21 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in uno dei territori indicati dall'art. 14 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 dm. Numero 295 del 28 maggio 2001 non sono consentiti gli atti di trasferimento di partecipazione societaria ed aumenti di capitale per un periodo di cinque anni per effetto dei quali non permarrebbe la meta' numerica e di quote dei soci dotati delle condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17, comma 1 e 2 del decreto legislativo numero 185 del 21 aprile 2000. La modifica della suddetta clausola statutaria, prima del termine di almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni, provoca l'immediata decadenza dei benefici concessi.
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