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La cooperativa ha lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci occasioni di lavoro, continuita' di impiego e qualita' lavorativa alle migliori condizioni di mercato, anche dal punto di vista retributivo, tramite lo svolgimento di attivita' imprenditoriali in forma associata. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. A fini mutualistici piu' generali, la cooperativa attua e promuove la mutualita' fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari; promuove e svolge ogni altra attivita' che risponda ai principi della cooperazione. Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici di mutualita' prevalente la cooperativa dovra' rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del codice civile e precisamente: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142. Articolo 5 al fine di raggiungere lo scopo la cooperativa, senza finalita' speculative, ha per oggetto le seguenti attivita': - il commercio al dettaglio e all ingrosso di prodotti del settore non alimentare quali elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi e altri apparecchi per la registrazione riproduzione sonora e il materiale necessario, di materiali elettrici, macchine ed apparecchi per il riscaldamento, prodotti per l igiene della persona e della casa, articoli e arredamento per la casa, mobili, articoli casalinghi, combustibili per uso domestico e per il riscaldamento. Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' inoltre compiere ogni operazione accessoria o connessa a quelle sopra indicate ivi comprese tutte le operazioni commerciali (anche di importazione e di esportazione) e finanziarie, immobiliari e mobiliari, di qualsiasi specie, inclusi il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, l'assunzione di rappresentanze, concessioni e rapporti di agenzia, l'assunzione di partecipazioni o interessenze in societa' o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, e tutte le altre attivita' che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attivita' finanziarie e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' possono essere esercitate unicamente allo scopo di realizzare l'oggetto sociale ed in via non prevalente. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali regolamentate e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. Per lo svolgimento di attivita' riservate per legge agli iscritti a particolari albi professionali la societa' si avvarra' della collaborazione di professionisti all'uopo convenzionati. Puo' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 47.78.40 rappresenta: Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
La dimensione aziendale colloca F.lli Mongiu Società Cooperativa nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.