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Lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'esercizio, l'assistenza, la gestione, la consulenza e l'organizzazione dei servizi relativi a tutti i problemi di sicurezza e della tutela del patrimonio propri degli istituti di vigilanza privati sotto qualsiasi forma e quant'altro inerente, connesso e conseguente, nonche' ogni attivita' e prestazione complementare ed affine; il tutto nel rispetto del dm 269/2010 e successive modificazioni con specifico riferimento per le attivita' comprese nelle classi funzionali dalla a alla e ed esercitate negli ambiti territoriali dall'1 al 5. Potra' effettuare lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'esercizio, la gestione e l'organizzazione dei beni e dei servizi relativamente a prodotti elettrici, elettromeccanici, elettronici, informatici e telematici, sia hardware che software, macchinari, apparecchiature complete e componenti, sotto qualsiasi forma e quant'altro inerente, connesso e conseguente, nonche' ogni attivita' e prestazione complementare ed affine. Potra' inoltre esercitare l'attivita' di produzione, installazione, assistenza, noleggio, trasformazione, lavorazione, riparazione, confezionamento imballaggio, magazzinaggio, conservazione, distribuzione, import/export, trasporto di cose per conto di terzi, commercio e vendita all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le forme comprese la vendita per corrispondenza, la vendita porta a porta ed il commercio elettronico di beni mobili in genere non alimentari con particolare riguardo per i prodotti tecnologicamente avanzati nei campi sopracitati. La societa' potra' altresi' svolgere le seguenti attivita': a) organizzare corsi di istruzione ed addestramento volti all'apprendimento ed all'utilizzo di tecniche e sistemi attinenti la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose compreso l'utilizzo delle armi, degli strumenti informatici ed elettronici, delle tecniche psicologiche e degli strumenti della comunicazione orale e visiva; b) assumere e concedere rappresentanze, depositi ed agenzie, acquistare e cedere concessioni, brevetti, licenze di fabbricazione e marchi, anche limitatamente ai diritti di sfruttamento, compreso il franchising. Tutte le attivita' suddette potranno essere svolte - sia in italia che all'estero - anche per conto terzi, siano essi privati, ditte od enti pubblici. Strumentalmente al raggiungimento delle proprie finalita', la societa' potra', inoltre, in via non prevalente e con i limiti stabiliti dalle leggi n. 216/74 art. 18, n. 77/83, n. 197/91, n. 1/91 e dal d. Lgs. N. 385/93 (t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia), assumere e concedere partecipazioni al capitale in altre imprese e/o societa' costituite e/o costituende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio con esclusione di ogni finalita' di collocamento e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che fossero ritenute necessarie od utili, non potendo comunque tali attivita' strumentali essere prevalenti rispetto allo scopo sociale; potra' altresi' aprire conti correnti attivi e passivi, emettere cambiali anche ipotecarie, assumere mutui passivi fondiari e ipotecari, finanziamenti e qualsiasi affidamento bancario, rilasciare avalli, fideiussioni ed in genere garanzie reali e personali a favore di terzi, sia verso privati che verso banche, istituti di credito ed enti pubblici e privati e stipulare contratti di leasing quale utilizzatrice. La societa' potra' acquisire fondi con obbligo di rimborso verso i soci, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge 13 gennaio 1994 n. 43 e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni che potranno esservi, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Con espressa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio, di quelle previste dall'articolo 2 del r. D. L. 12 marzo 1936 n. 375, delle operazioni finanziarie di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' di tutte le altre operazioni vietate dalla vigente o futura legislazione.
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