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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. In relazione allo scopo mutualistico di cui all'art. 3 la cooperativa puo' gestire, stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali comuni, province, regioni e asl: 1. Attivita', servizi e centri di riabilitazione, 2. Centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione; 3. Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativi culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento delle qualita' della vita; 4. Servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; 5. Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo; 6. Ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi psicologici e pedagogici delle pratiche musicali e informatiche; 7. Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' attivita' di ricerca di consulenza; 8. Organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali; 9. Attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita' sociale entro cui si opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 10. Attivita' di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 11. La cooperativa potra' produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video; 12. La cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purche' necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attivita' indicate puo' stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali; 13. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del d. Lgs. 385/1993, della delibera del cicr del 03/03/1994 e delle istruzioni della banca d'italia del 12 dicembre 1994 e dell'art. 13 del d. P. R. 601/1973 come modificato dall'art. 10 della l. 31/01/1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma; 14. La cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 15. Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa e' inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessita' contingenti, la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo dio societa' che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.
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