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La cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, l'erogazione di servizi socio educativi a favore dei minori, ed in particolare a favore dei minori in difficolta', destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'autorita' giudiziaria minorile, del giudice tutelare ed anche di provvedimenti di natura penale. Per il perseguimento dello scopo sociale la societa' puo' aprire e gestire strutture ricettive organizzate come strutture educative residenziali volte ad ospitare i minori destinatari dei provvedimenti di cui sopra. La societa' potra' stipulare convenzioni con gli enti pubblici per la gestione dei servizi sopra individuati; potra' intrattenere rapporti con altre organizzazioni, pubbliche o private, con istituti di formazione, per il perseguimento dei propri fini; potra' organizzare corsi di formazione, convegni e qualunque altra attivita' a favore dei minori. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies o ad un consorzio di cooperative. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire societa' nonche' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie. La cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alle loro attivita' anche prestando proprie fideiussioni; essa potra' concedere fideiussioni ad altri organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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