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La fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale esercitando in via stabile e principale una o piu' attivita' di interesse generale, come indicato nel successivo articolo 5, avendo come particolare riferimento della propria attivita' le persone svantaggiate, con priorita' per quelle con disabilita' intellettiva e del neurosviluppo. La fondazione persegue le proprie finalita' attraverso lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di seguito indiccate: -interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi, prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; -interventi e prestazioni sanitarie; -prestazioni socio-saanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -educazione, istruzione e formazione prefessionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; -ricerca scientifica di particolare interese sociale; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; -organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; -servizi strumentali ed enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; -servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106; -alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della l. 18/08/2015 n. 141 e successive modificazioni; -organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; -beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla l. 19/08/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; -promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le associazioni denominate "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata; le attivita' della fondazione dovranno essere effettuate nell'ambito territoriale della regione lombardia. La fondazione puo' svolgere attivita' diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina delle onlus, le attivita' secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attivita' principali.
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