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La fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalita' assistenziali, sociali, sanitarie e di solidarieta' sociale, in particolare, essa orienta la propria attivita' al fine di migliorare la qualita' di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignita' delle persone che vivono in condizioni di disagio o svantaggio. Per il raggiungimento di tali finalita', la fondazione si propone di svolgere attivita' di interesse genrale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo. La fondazione puo' raccordarsi e sviluppare collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della fondazione stessa. La fondazione puo', infine, dirigere la propria attivita' anche a persone che non versino in condizioni di particolare svantaggio, quando cio' permetta, o comunque favorisca, la loro cura e tutela, nonche' la loro crescita culturale e sociale. La fondazione puo' svolgere solo le attivita' istituzionali e quelle ad esse connesse, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione puo': - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazoni deliberate, tra cui a mero tittolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; - amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attivita'; - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima. La fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, i relativi addetti e il pubblico. Svolgere ogni altra ativita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di liegge, nonche' accettare donazioni, anche aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili o mobili. Attivita' di custodia salma anche per persone non residenti all'interno della/e struttura/e gestita/e dalla fondazione, in rispetto dei dettami normativi in vigore tempo per tempo. La fondazione potra' esercitare le attivita' suddette e altre eventuali diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ================================================================== patrimonio sociale: euro 6. 823. 900,34
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