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La fondazione esercita in via stabile e principale una attivita' d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attivita' della fondazione stessa; in particolare essa ha lo scopo di ospitare o, comunque, di prendere in carico anche con modalita' non residenziali, persone anziane, che ne facciano richiesta, residenti di norma nell'ambito territoriale della regione veneto o che abbiano parenti di primo grado residenti nello stesso, fornendo loro ogni possibile assistenza morale, materiale e sanitaria, tenendo conto delle scelte programmatiche e delle disposizioni vigenti per l'assistenza degli anziani. Promuovera' ed incoraggera' iniziative dirette all'attuazione delle opere assistenziali di cui sopra e non espressamente destinate all'incremento del patrimonio. Curera' tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sociali atte a garantire la partecipazione diretta degli ospiti alla vita della comunita' pur nel rispetto delle personalita' individuali. La fondazione svolge la propria attivita' nelle proprie sedi operative predisposte per assistervi gli anziani, ovvero, nel caso di servizi domiciliari, al domicilio degli utenti medesimi. Articolo 3 - attivita' istituzionali, strumentali, accessorie e connesse. La fondazione, nel perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, intende svolgere in via stabile e principale ai sensi dell'articolo 2 del d. Lgs. N. 112/2017, attivita' di impresa di interesse generale nei seguenti settori: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del d. Lgs. 112/2017; b) interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del d. Lgs. 112/2017; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del d. Lgs. 112/2017; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educative ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del d. Lgs. 112/2017; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del d. Lgs. 112/2017; f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera i) del d. Lgs. 112/2017; g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del d. Lgs. 112/2017 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p) del d. Lgs. 112/2017; h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera q) del d. Lgs. 112/2017. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potra' tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; d) costituire ovvero partecipare a societa' di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attivita' diretta al perseguimento degli scopi statutari; e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realta'/strutture funzionali alle finalita' ed alle attivita' della fondazione; f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attivita' istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto; g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attivita'; h) istituire premi e borse di studio; i) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali. La fondazione potra' inoltre svolgere in via secondaria, strumentale e non prevalente, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi della fondazione, con esclusione delle attivita' riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla fondazione stessa. La fondazione puo' effettuare attivita' di raccolta fondi in tutte le forme idonee e consentite dalla legge tempo per tempo vigente, con espresso riferimento a quanto previsto in tema di ets dall'articolo 7 del d. Lgs. N. 117/2017.
Parole chiaveFondazione Casa Per Anziani Impresa Sociale appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari e di assistenza sociale. Secondo lo standard ATECO, il codice 87.30.00 corrisponde a: Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili.
La dimensione aziendale colloca Fondazione Casa Per Anziani Impresa Sociale nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti).