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In armonia con la declaratoria contenuta nella direttiva cee del 10 giugno 1985, la fondazione, affiancando gli ordini degli architetti di chieti e pescara, ha come scopo la valorizzazione nell'ambito della regione abruzzo della disciplina dell'architettura e della professione di architetto mediante: a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega degli ordini professionali o di universita' e di corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento e di specializzazione di interesse della categoria; b) la promozione, lo svolgimento e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio; c) l'organizzazione e la partecipazione al confronto pubblico, attraverso tutte le forme opportune, sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili); d) la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti l'attivita' relativa a settori di interesse degli architetti; e) la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto alla scala europea; f) la riqualificazione delle specifiche competenze professionali e l'osservatorio permanente dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l'attivita' propria dell'architetto; g) la realizzazione di interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualita' connesse con l'esercizio della professione. Sono comunque vietate attivita' diverse da quelle istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali. La fondazione potra' compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopra indicate finalita', osservate in ogni caso le disposizioni di legge. La fondazione non ha fini di lucro, e' apolitica e aconfessionale; ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del patrimonio. E' inoltre fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonche' fondi riserve o capitale durante la vita della fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
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