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La fondazione, che non ha scopo di lucro, conformemente a quanto stabilito anche nell'ambito della convenzione onu sui diritti delle persone con disabilita', persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attivita' soprattutto nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La fondazione operera' quindi a favore di persone con disabilita', rivolgendo particolare attenzione alla disabilita' intellettiva ad eziologia genetica quale la sindrome di down o ad altra eziologia di natura genetica, siano essi bambini, adulti o anziani e alle loro famiglie, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivita' di interesse generale, anche con soluzioni innovative o sperimentali: a) offrire assistenza sanitaria e assistenza sociale e socio-sanitaria a in proprio e/o in convenzione/ accreditamento con enti pubblici e privati; b) nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria, promuovere e organizzare iniziative orientate all'integrazione nella societa' delle persone con disabilita', in special modo con disabilita' intellettiva ad eziologia genetica; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; f) formazione universitaria e post-universitaria; g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; sostenere, promuovere e organizzare programmi di particolare interesse sociale direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni che li svolgono direttamente, come previsto dal d. P. R. N. 135 del 20/03/2003. H) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale rivolte a persone affette da disabilita', in special modo con disabilita' intellettiva ad eziologia genetica, e alle loro famiglie; i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; j) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; cooperare con tutte le istituzioni formative e sanitarie pubbliche e private per migliorare le competenze della persona disabile nell'ambito sociale, residenziale e lavorativo e la tutela della totale integrazione in ambito scolastico; k) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore; l) cooperazione allo sviluppo m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone affette da disabilita', in special modo con disabilita' intellettiva ad eziologia genetica; promuovere e sostenere progetti di inserimento e integrazione lavorativi anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche e private; n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; favorire, negli ambiti dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, favorire, promuovere e sostenere progetti di residenzialita' e autonomia residenziale anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche o private volti allo sviluppo di competenze necessarie per affrontare una vita il piu' possibile indipendente ed autonoma, anche in ottica "dopo di noi", mantenendo condizioni di indipendenza ed autonomia il piu' a lungo possibile in contesti non istituzionali, individuando e sostenendo soluzioni abitative tutelate in grado differente in ordine ai bisogni delle persone disabili; o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; q) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
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