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Dal 25/01/2024 e¿sospesa l¿iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (rpgp) a seguito di iscrizione nel registro unico del terzo settore (runts - art. 22 comma 1 bis d. Lgs. N. 117/2017). L'iscrizione nel runts e' stata disposta con provvedimento n. 108 del 25/01/2024 emesso dalla regione piemonte ********************************************************************** la fondazione, senza scopo di lucro e con esclusive finalita' di solidarieta' sociale immanente e presunta per legge nella propria attivita', intende, contribuire alle conoscenze nel campo della medicina, con particolare attenzione alla branca oncologica, attraverso il sostegno ad enti e gruppi di studio dedicati alla ricerca, alla prevenzione, all'assistenza (anche di malati terminali, anziani e disabili), nonche' attraverso l'affiancamento e la collaborazione con altri enti aventi finalita' analoghe. La fondazione si prefigge altresi' di sovvenire, attraverso interventi meramente finanziari, l'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo dell'oncologia da parte degli enti di cui all'art. 10. 1, lettere a) n. 11 del d. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997. La fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della regione lombardia, con particolare riguardo all'universita' di pavia, e nel rispetto del divieto di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse. Per il raggiungimento delle finalita' indicate all'articolo 2 dello statuto la fondazione dispone: - dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3 dello statuto; - delle elargizioni, donazioni, eredita', legati, contributi ed ogni altra entrata che non sia esplicitamente destinata e vincolata al patrimonio. La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ******************************** il patrimonio iniziale della fondazione e' costituito dalla somma vincolata a tale titolo nell'atto costitutivo. Il patrimonio iniziale puo' essere aumentato da elargizioni, donazioni, eredita', legati, contributi fatti a favore della fondazione con esplicita destinazione vincolata al patrimonio.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 94) è: ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE.