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La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' e/o produzione o scambio di beni e/o servizi. La fondazione, in particolare, ispirandosi ai principi cristiani della centralita' della persona, del valore della famiglia, dell'educazione alle virtu' cristiane e della solidarieta' con gli ultimi persegue la finalita' di promozione integrale della persona, secondo il sentimento ecclesiale e magisteriale espresso dalla diocesi di vicenza. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 3, la fondazione puo' svolgere, senza scopo di lucro, in via principale, le seguenti attivita' di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5 del cts: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del cts; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. La fondazione puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate purche' secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale sopra descritte, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore); spetta al consiglio direttivo individuare le attivita' da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale sopra descritte. Nei limiti di legge, per lo svolgimento delle attivita' di interesse generale sopra elencate puo' prestare garanzie a favore di terzi e puo' richiedere a terzi il rilascio di garanzie. La fondazione puo' partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; ove lo ritenga opportuno, puo' concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. La fondazione puo' raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e cio' anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - codice del terzo settore, nonche' mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati come ente capofila o partner.
Parole chiaveFondazione Diakonia Vicenza Ente Del Terzo Settore è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari e di assistenza sociale. La classificazione ATECO 88.99.00 identifica l'attività: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
In base alla dimensione, Fondazione Diakonia Vicenza Ente Del Terzo Settore è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti).