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Articolo 2 - scopo 2. 1 la fondazione persegue finalita' solidaristiche e di utilita' sociale, ispirandosi ai principi della carita', con atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro. 2. 2 la fondazione opera nell'ambito territoriale della regione lombardia e principalmente nella provincia di brescia. 2. 3 la fondazione, senza scopo di lucro, svolge le seguenti attivita' di interesse generale: i. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Ii. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; iii. Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del d. Lgs. N. 117/2017 e successive modificazioni; iv. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma dell'art. 5 del d. Lgs. N. 117/2017 e successive modificazioni; 2. 4 in particolare, la fondazione si propone lo scopo di prestare aiuti, morali e materiali, alle persone svantaggiate della comunita' di castenedolo, anche in collaborazione con tutti gli altri enti e/o istituzioni, pubblici o privati, operanti sul territorio a favore del disagio sociale, economico, fisico, psichico o famigliare. 2. 5 inoltre, la fondazione, a mero titolo esemplificativo, potra': a) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, 1 gli operatori dei settori di attivita' della fondazione e il pubblico; b) erogare premi e borse di studio a favore di persone in condizioni di difficolta' fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari presenti sul territorio di castenedolo. 2. 6 per il raggiungimento delle sue finalita', la fondazione potra', nei limiti ex lege previsti e previa delibera del consiglio di amministrazione, svolgere attivita' diverse rispetto a quelle di interesse generale, purche' ad esse secondarie e strumentali. 2. 7 nel rispetto dei precedenti limiti la fondazione potra': i. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; ii. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, nuda proprietaria, locatrice, locataria, comodante, comodataria, o comunque posseduti o detenuti, manutenere e/o ristrutturare beni immobili di cui sia proprietaria o nuda proprietaria, usufruttuaria, titolare del diritto di superficie ovvero titolari di altro diritto di godimento; iii. Concedere garanzie reali, personali, pegni anche a titolo gratuito nel proprio interesse a favore di terzi; iv. Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attivita' nonche' di studi specifici e consulenze; v. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
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