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La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore, in forma di azione volontaria, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualita' di produzione o scambio di beni o servizi: b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, prestazioni sociali e socio-assistenziali; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'art 5 del d. Lgs. 117/17; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone disabili e in situazioni di disagio sociale; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; u) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, w) promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; la fondazione si rivolge prevalentemente alle persone piu' povere ed emarginate a causa della loro condizione personale e sociale, promuovendo: - l'accoglienza di persone di minore eta' e adulte in situazioni di fragilita', con percorsi di accompagnamento, sostegno, cura, reinserimento sociale e di soddisfacimento di bisogni anche primari; - la tutela e la protezione di persone in condizioni di marginalita' e disagio; - la prevenzione e la cura del disagio, della devianza, delle dipendenze, delle poverta' educative, delle marginalita'; - l'assistenza e la cura della salute mentale e della disabilita'; - l'inclusione socio-lavorativa; - la promozione del welfare capacitante di ogni persona, indipendentemente dalla condizione sociale, giuridica, economica e culturale; - la promozione di una cultura dell'inclusione. La fondazione, quindi, promuove servizi polifunzionali in ambito socio-sanitario, sanitario, educativo-assistenziale, delle politiche attive della formazione e del lavoro, uniformandosi ai principi ispiratori della congregazione dei poveri servi della divina provvidenza. Per quanto concerne i principi ispiratori della fondazione il riferimento diretto e' al pensiero del padre san giovanni calabria ed allo spirito che sempre lo ha animato nel dare vita alle sue opere: il completo abbandono nelle braccia della divina provvidenza, la testimonianza della paternita' di dio e del suo amore per noi, la disponibilita' a qualunque servizio, ma soprattutto la disponibilita' a svolgere quei servizi dai quali nulla c'e' umanamente da ripromettersi e la cura particolare per i poveri, i malati e i bisognosi in genere.
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