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La fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonche' di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettivita' rispettosa dei valori della solidarieta' ed attenta alle esigenze delle persone e della comunita'. Per la realizzazione di tali finalita' la fondazione si propone di svolgere, in via principale, attivita' di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con specifico riferimento a quest'ultima attivita' di interesse generale, la fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; e) formazione universitaria e post-universitaria (con specifico riferimento anche alle attivita' di ricerca), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; m) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; n) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
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