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La fondazione svolge la propria attivita' improntata ai principi di solidarieta' umana soprattutto offrendo assistenza alle persone anziane in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza, opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' all'art. 2, d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati. In particolare, la fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della costituzione, e' volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. In particolare, la fondazione ha per oggetto le seguenti attivita' di interesse generale ai sensi del d. Lgs. 112/2017: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, nonche' interventi e servizi di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; b) interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del dlgs. 3 luglio 2017 n 112; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d. Lgs. 3 luglio 2017 n 112; d) realizzazione, gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d. Lgs. 3 luglio 2017 n 112. La fondazione esercita in via principale le attivita' di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalita': - operare come centro servizi residenziali nel comune di san stino di livenza (ve), attraverso l'assistenza alle persone anziane in condizioni psicofisiche di autosufficienza e di non autosufficienza. Svolge, inoltre, attivita' di assistenza a persone, in stato di particolare bisogno, in conformita' agli obbiettivi ed indirizzi assunti in materia dalla regione veneto; - ospitare per brevi periodi e/o per parte della giornata, gli utenti in regime di centro diurno, promuovere ed erogare, previa convenzione con gli organi preposti, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari ad anziani, disabili e non; - promuovere ed organizzare attivita' di promozione culturale, addestramento, formazione ed aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalita' solidaristiche della fondazione; - promuovere, anche in collaborazione con enti morali, enti pubblici e privati, istituti italiani ed esteri, studi e ricerche sulla situazione delle persone non autosufficienti e di quanti vivono in condizioni di non autonomia; - provvedere ad una azione di sensibilizzazione ai citati problemi attraverso l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie, nonche' attraverso la realizzazione e cessione di riviste e simili con pubblicazioni in materia; - mettere a disposizione i propri beni mobili ed immobili per attivita' conformi agli scopi statutari. Le attivita' di cui all'art. 2, d. Lgs. 112/2017 devono essere esercitate dalla fondazione in via stabile e principale. Per attivita' principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, d. Lgs. N. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. La fondazione potra' accedere ai contributi nonche' ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'unione europea, dallo stato, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico e privato italiano ed estero. La fondazione potra' realizzare collaborazioni in ogni forma con terzi ed enti pubblici, funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale. In via strumentale e non prevalente rispetto alle attivita' di interesse generale, la fondazione puo' svolgere attivita' diverse, comunque secondarie e strettamente connesse, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, d. Lgs. 112/2017. A tal fine la fondazione puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, produttive, commerciali e finanziarie, comprese le concessioni di mutui passivi, di avalli, di fideiussioni, di pegni e di ipoteche, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al conseguimento delle finalita' statutarie, ivi incluse la partecipazione a societa', consorzi e altre organizzazioni con oggetto analogo o affine e la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, purche' tali attivita' non assumano carattere prevalente, non siano rivolte in via principale al pubblico e siano svolte nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalla normativa vigente. La fondazione non potra' in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 d. Lgs. 117/2017.
Parole chiaveFondazione Fratelli Zulianello Impresa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari e di assistenza sociale. Il codice ATECO 87.10.00 corrisponde all'attività: Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani.