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Art. 2 la fondazione non ha scopo di lucro, e' fedele ai principi costituzionali, persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' socaile attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d. Lgs. 117/2017 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare la fondazione mette in atto iniziative e progettualita' rivolte al "durante e dopo di noi" in favore di persone svantaggiate, prioritariamente in condizione di disabilita' fisica, intellettiva e/o relazione, in condizione di fragilita', orfane e/o i cui genitorie familiari non siano in grado di garantire adeguata assistenza anche ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (progetto di vita). Per l'attuazione del proprio scopo la fondazione potra' anzitutto attivare esperienze abitative tali da garantire alle persone con disabilita' e/o con fragilita' la miglior qualita' di vita possibile. Nelle residenze potranno abitare anche genitori e parenti stretti delle persone accolte. La fondazione si impegna a garantire il pieno rispetto delle aspettative, desideri, esigenze e capacita' delle singole persone. A tal fine la fondazione potra' acquisire, progettare e analizzare, direttamente o indirettamente, adeguate soluzioni di vita; promuovere progetti finalizzati all'acquisizione della maggior autonomia possibile delle persone di cui si occupera'. In particolare si cerchera' di favorire l'abitare in autonomia, cioe' sviluppare l'insieme delle attivita' destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunita' offerte dal territorio, l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalita' organizzative e di gestione degli interventi. Specifica attenzione verra' dedicata a progetti di formazione all'autonomia e di inserimento lavorativo. Per la gestione delle residenze la fondazione stipulera' contratti di collaborazione con le cooperative e associazioni del territorio che hanno scopi affini o analoghi a quelli definiti nel presente articolo. La fondazione, per l'attuazione dei suoi scopi, potra' altresi' in via esemplificativa: a) promuovere ricerche e attivita' finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonche' alla organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione corrispondenti agli scopi statutari; b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito politico, istituzionale e amministrativo a favore delle singole persone con disabilita'/fragilita' di diversa natura; c) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici, quali gli enti locali, o privati, quali le associazioni, le cooperative sociali e le loro organizzazioni di categoria, gli imprenditori e le loro organizzazioni di categoria e la societa' civile in generale, al fine di una cultura sempre piu' inclusiva delle persone con fragilita' di diversa natura. Per realizzare le proprie progettualita' la fondazione puo' svolgere attivita' culturali e di sensibilizzazione, informazione, formazione, realizzare campagne di raccolta fondi, acquisire beni, ecc. La fondazione si propone inoltre di assicurare, quale attivita' strumentale, la corretta ed oculata gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari ad essa destinati da parte di genitori e/o familiari, con l'obiettivo di assicurare a questi ultimi un adeguato progetto di vita, in relazione alle risorse messe a disposizione, nel momento del "dopo di noi". Art. 3 la fondazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purche' direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. N. 117/2017; a titolo esemplificativo la fondazione puo': a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) assumere la figura di trustee di trust istituiti per la gestione di trusts individuali, collettivi e di tutte quelle attivita' il cui scopo sia compatibile con le finalita' stabilite dalla fondazione; la fondazione potra', in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di guardiano o di beneficiaria di detti trusts.
Parole chiaveIl settore principale di Fondazione Futuri Condivisi Ets è Altri servizi non finanziari, con particolare riferimento a Altri servizi non finanziari. Il settore di attività (codice ATECO 94.99.90) è: Attività di altre organizzazioni associative nca.