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1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. In particolare scopo della fondazione e' la ricerca scientifica di tipo medico bioinformatico, assistita da intelligenza artificiale, sull'invecchiamento di successo, in tutte le sue implicazioni sociali, con particolare attenzione all'impatto degli stili di vita, condizionati dalla corretta gestione di alimentazione, attivita' fisica e stress. Parallelamente la fondazione si prefigge di realizzare moduli avanzati di ricerca applicata al settore del welfare pubblico e privato, con sviluppo di adeguati protocolli derivati dalla ricerca pura. Si prefigge inoltre di divulgare e condividere gli esiti della ricerca con le comunita' universitarie, culturali e sociali, sia a livello locale che internazionale, con un reciproco e proficuo scambio di informazione di alto profilo. 2. Per il perseguimento delle finalita' e dello scopo di cui al precedente comma 1, la fondazione esercita le seguenti attivita' di interesse generale: a) collaborazione nell'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente; b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; c) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attivita' di interesse generale. 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potra' tra l'altro: - realizzare attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e cio' anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), per quanto compatibile sino all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; - assumere la figura di trustee per la gestione di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalita' stabilite per la fondazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, nel campo dell'assistenza sanitaria; la fondazione potra', in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector o di beneficiario di detti trusts; - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attivita'; - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; - concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della fondazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di fondazioni, associazioni, cooperative sociali o altri enti che perseguano i medesimi scopi; - promuovere studi e ricerche sugli argomenti attinenti le attivita' di cui sopra; - svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali. 4. La fondazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale sopra descritte, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), per quanto compatibile sino all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. 5. La fondazione opera e le sue finalita' si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.
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