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Art. 3 - scopo 3. 1. La fondazione, che non ha fini di lucro, quale espressione di partecipazione e solidarieta' si ispira al fine di elevare e promuovere la cultura. 3. 2. La fondazione, svolgendo una o piu' attivita' di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma: - di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o scambio di beni o servizi mediante l'organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017. L'attivita' della fondazione e' rivolta anche nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, sociali, familiari ed economiche con i seguenti fini: - promuovere la cultura attraverso la gestione di attivita' artistiche, culturali e ricreative di interesse sociale, creando e gestendo luoghi ove sia consentito il libero convegno dei cittadini, per la circolazione delle idee e quindi anche di rivalutazione dei valori umani nel senso piu' alto del termine. Art. 4 - oggetto 4. 1 la fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attivita' di interesse generale: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2023 n. 53 nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; - organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - organizzazione e gestione di attivita' sportive e dilettantistiche; - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e/o enti e strutture privati e pubblici. Per il raggiungimento degli scopi sociali la fondazione potra': a) acquisire direttamente o tramite societa' controllate e mantenere una o piu' strutture che consentano di aprire luoghi per la rappresentazione di opere teatrali, di spettacoli musicali o di altro genere, spazi espositivi e punti di incontro, aggregazione e dibattito, biblioteche, cineteche e videoteche, spazi e strutture dedicati ad attivita' sportive e quant'altro possa agevolare l'avvicinamento dei soggetti svantaggiati ad un uso intelligente del tempo libero; b) conferire a tali strutture, integrate con gli spazi adiacenti, la funzione di centro culturale polivalente ed interdisciplinare; c) promuovere l'erogazione di fondi e liberalita' da destinare al supporto delle manifestazioni che si svolgeranno nelle strutture possedute ed in genere ad iniziative teatrali; d) sviluppare lo studio e la rappresentazione della cultura in ogni sua espressione (anche nelle articolazioni musicale, letteraria, artistica, imprenditoriale, storica e scientifica in genere), con attenzione particolare ai confronti con le altre culture, avvalendosi delle piu' qualificate collaborazioni, attraverso la progettazione e la realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi di formazione e di aggiornamento; e) svolgere un lavoro di divulgazione e, dunque, promozione culturale, e di circolazione delle idee, fondata sul rapporto diretto fra individui; f) promuovere la formazione culturale dei giovani e la diffusione della cultura in ogni sua articolazione con l'istituzione di premi e borse di studio e con l'elaborazione di iniziative che favoriscano i rapporti e i confronti culturali con i paesi membri dell'unione europea; g) collaborare con altri enti ed istituzioni aventi scopi analoghi, per il raggiungimento degli interessi comuni; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione; i) ogni attivita' commerciale connessa e propedeutica allo svolgimento dell'oggetto sociale della fondazione, nei limiti consentiti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. 4. 2 in via secondaria e strumentale, la fondazione puo' svolgere le seguenti "attivita' diverse" rispetto all'attivita' che costituisce il suo oggetto principale: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; b) amministrare e gestire, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e gestire, tra l'altro, direttamente o tramite affidamenti a terzi, impianti sportivi, culturali e ricreativi con lo scopo di promuovere e sviluppare attivita' sportive ludiche o dilettantistiche; c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attivita'; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalita' analoghe a quelle della fondazione; quest'ultima potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di societa' di capitali nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo, assumendo un ruolo meramente statico e conservativo del patrimonio; f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico; g) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali; h) il commercio di opere d'arte in genere; i) l'acquisizione di opere d'arte; l) l'allestimento di mostre ed esposizioni anche per conto terzi; m) l'allestimento ed il potenziamento delle istituzioni museali; n) la produzione, l'organizzazione e la divulgazione di mostre ed eventi in spazi propri o altrui; o) la selezione di artisti o di opere d'arte per manifestazioni pubbliche e private; p) l'organizzazione di fiere, esposizioni, feste, mostre, spettacoli, convegni e ricerche, pubblicazioni, retrospettive, concorsi e premi, con finalita' di sensibilizzazione, incentivo e sviluppo dell'arte; q) la partecipazione ad eventi fieristici; r) la pubblicazione di cataloghi e di materiale divulgativo; s) la vendita on-line di opere d'arte. Tali "attivita' diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, cts; e' vietato alla fondazione di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse. La fondazione potra' in ogni caso effettuare tutte le attivita' accessorie a quella principale per perseguire lo scopo indicato dal presente articolo.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 94.99.20 corrisponde a: Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.