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L'istituto opera in relazione ai principi e alle finalita' della legge 482/99, della legge regionale15/2003, nonche' delle altre disposiioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistuco letterario, artistico demo-antropologico, urbanistco e monumentale ecc. Delle comunita' storiche grecaniche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione puo': 1)creare un proprio arichivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliorafico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunita'". 2)istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varieta' linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali, etnomusicali. 3) attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonche' organizzare e promuovere attivita' di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc. 4) organizzare, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e con le universita', in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attivita' di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunita' linguistica. 5) considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attivita' turistiche a sostegno dell'economia locale. 6) svolgere proprie attivita' in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunita' storiche riconosciute dalla legge 482. 7) curare il coordinamento con le altre fondazioni greche d'italia nonche' le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale. 8) la fondazione costituisce organismo in house della regiona calabria.
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