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La fondazione, nell'intento di perpetuare la memoria e l'opera ed onorare il nome del padre simpliciano della nativita', il francescano che opero' nell'ordine dei frati minori durante il secolo xix e fondo' la "congregazione delle suore francescane dei sacri cuori", persegue le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale rientranti nelle tipologie gia' disciplinate dalle lettere a), b), c), d), i), r) ed u) dell'art. 5 del d. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017. Essa, in specie, ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attivita' di interesse generale: - allo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, nonche' a componenti collettivita' estere (limitatamente agli aiuti umanitari), la fondazione ha l'intento di realizzare iniziative di beneficenza, di assistenza sociale, di istruzione e di prestare ausilio umanitario a soggetti bisognosi e, in particolare, di riabilitare alla vita sociale e cristiana le donne, sia italiane che straniere, che si prostituiscono e/o sono soggetto di abusi e sfruttamento, anche attraverso elargizioni periodiche o una tantum di denaro e beni di genere diverso. La fondazione si occupera', altresi', di istituire una struttura ed una organizzazione volte a favorire ogni tipo di sostegno alle donne italiane e straniere, le une e le altre residenti o dimoranti nella regione lazio, che necessitino di aiuto. La fondazione si impegna a mantenere operante, nell'ambito della regione lazio, un'opera ricettiva a favore degli anziani, nonche', in ogni caso, a prestare assistenza a favore degli anziani che attualmente dimorano nell'istituto s. Margherita. La fondazione: - costituisce strutture sociali, socio-sanitarie, ambulatori medici, laboratori artigianali, centri educativi e sportivi; predispone le strutture tecniche e amministrative per l'organizzazione dei programmi inerenti al suo scopo e alla promozione della cultura del sostegno alle donne; - stabilisce contatti con autorita', organismi ed enti pubblici e privati e istituti di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione; - promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche sponsorizzando analoghe manifestazioni poste in essere da organismi similari e dalle istituzioni religiose scolastiche e universitarie; - istituisce borse di studio per la ricerca sui temi attinenti allo scopo istituzionale; - cura la pubblicazione di opere, di collane, di cataloghi, di opuscoli illustrativi; - intrattiene rapporti e scambi culturali con le associazioni e le fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari; - costituisce commissioni di studi su qualsiasi problema di carattere sociale inerente alle donne maltrattate; - organizza corsi finalizzati alla formazione professionale nel campo della assistenza, della formazione e del tutoraggio per le donne maltrattate; - svolge qualsiasi altra attivita' comunque connessa agli scopi qui indicati. La fondazione potra' svolgere attivita' accessorie integrative dello scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla legge, e cioe' con divieto di svolgere attivita' diverse da quelle previste dall'art. 10 del d. Lgs. 04. 12. 1997 n. 460, lett. "a", ai sensi del d. Lgs. N. 117/2017 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, sempre che esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione. La fondazione potra' esercitare altra o altre attivita' di interesse generale ricomprese tra quelle elencate all'art. 5 del codice del terzo settore, purche' tali attivita' siano esercitate in via secondaria e strumentale. La fondazione potra' esercitare attivita' di impresa al fine di rinvenire somme necessarie per il perseguimento dei propri fini. L'attivita' eventualmente svolta dovra' necessariamente rivestire carattere accessorio e strumentale alla finalita' dell'ente. In nessun caso i ricavi derivanti da tale attivita' potranno essere superiori alle entrate di natura non corrispettiva della fondazione.
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