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Art. 2 finalita' 2. 1. La fondazione ha finalita' di religione e culto, nello spirito della missione pastorale, pedagogica e caritativa della chiesa di pescara-penne e non ha scopo di lucro. 2. 2. La fondazione si propone, anzitutto, di: a) promuovere la testimonianza della carita' all'interno della comunita' religiosa e civile dell'arcidiocesi di pescara-penne in forme consone ai tempi e ai bisogni; b) prestare particolare attenzione alla evangelizzazione e alla cura integrale delle persone piu' bisognose di attenzione e delle loro famiglie; c) promuovere e realizzare attivita', anzitutto di assistenza, a favore di ragazzi e adulti in stato di bisogno fisico e psichico che necessitano di assistenza di natura sociale e socio-sanitaria, anche in ragione dell'eta'. 2. 3. La fondazione puo' svolgere le proprie attivita' anche al di fuori del territorio dell'arcidiocesi di pescara-penne, previa intesa con l'ordinario del luogo. Art. 3 attivita' 3. 1. La fondazione consegue i propri scopi, anzitutto, attraverso: a) la promozione e la realizzazione di attivita' ed iniziative di natura religiosa capaci di annunciare il vangelo e di far crescere e confermare la virtu' della carita' cristiana; b) la prestazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari in forma residenziale, ambulatoriale e/o domiciliare a favore delle persone di cui all'art. 2. C) la gestione di centri che ospitano le persone piu' bisognose di attenzione di cui all'art. 2; d) iniziative e servizi di carattere caritativo, assistenziale, culturale e, in genere, volti alla promozione della persona e alla sua realizzazione, tenendo conto delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e d'eta'; e) altre attivita' conformi alle disposizioni del presente statuto e all'ordinamento canonico. 3. 2. La fondazione puo' altresi': a) promuovere la costituzione di altri soggetti giuridici, ecclesiali e civili, oppure partecipare e/o collaborare con soggetti gia' esistenti, purche' le loro finalita' ed attivita' siano compatibili con le proprie; b) erogare contributi, anche di natura economica, per quanto consentito dalla normativa canonica e civile; c) concludere qualsiasi atto giuridico se utile o necessario al raggiungimento delle proprie finalita' o per la realizzazione delle proprie attivita'; in ogni caso devono essere osservate le disposizioni del libro v del codice di diritto canonico, in merito alla validita' di tali atti e quelle dell'ordinamento civile per quanto applicabili.
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