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1. La fondazione ha per oggetto l'attivita' di autoproduzione di beni o servizi strumentali dell'ente controllante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare: a) promuovere, realizzare e gestire servizi residenziali, semi-residenziali e altre iniziative sociali e assistenziali a favore di anziani, disabili, minori, giovani, adulti, persone e famiglie in difficolta'; b) provvedere dietro pagamento dei relativi costi d'esercizio all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti anziani e non, di ambo i sessi sia attraverso la creazione di nuove strutture che attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale e assistenziale; c) assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni e contratti, i servizi di cui al punto precedente e per i medesimi soggetti; d) attivita' di istruzione e, quale organismo di formazione ed orientamento, formazione continua in sanita', ed attivita' di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte del fondatore sulla base di disciplinari (di esecuzione del servizio) che la fondazione svolge in regime di affidamento diretto. Inoltre la fondazione potra' compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo fondativo, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico. 3. La fondazione realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attivita' direttamente per conto del fondatore ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La fondazione e' in ogni caso vincolata ad esercitare la parte piu' importante della propria attivita' con il fondatore, e comunque con le collettivita' e nei territori rappresentati del fondatore. 4. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della fondazione deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal fondatore. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse dalla predetta attivita' principale purche' rientranti nell'oggetto sociale, e' consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della fondazione.
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