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1- la fondazione, in coerenza con gli scopi statutari del fondatore e al fine di un sempre piu' efficace perseguimento delle finalita' di quest'ultimo, ha quale mission quella di contribuire alla tutela della salute, secondo il dettame costituzionale, quale diritto di ogni individuo e interesse della collettivita', con particolare riguardo alle persone in situazione di vulnerabilita', in un'ottica solidaristica e di sussidiarieta' con il sistema sanitario pubblico. 2-la fondazione esercita in via stabile e principale un'attivita' di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attivita' e di altri soggetti portatori di interesse. 3-la fondazione ispira la propria attivita' agli obiettivi ed alle finalita' della carta sociale europea, proponendosi di favorire e supportare l'accesso alle cure, l'informazione, la sensibilizzazione e la prevenzione, alle persone in condizioni di fragilita' sociale, economica e comunque in situazioni di svantaggio e a rischio esclusione. 4-la fondazione contribuisce a realizzare la missione strategica del fondatore svolgendo attivita' d'impresa di interesse generale nei seguenti settori tra quelli previsti dall'articolo 2 del d. Lgs. N. 112/17: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della l. 8 novembre 2000 n. 328, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui alla l. 22 giugno 2016, n. 112 (art. 2 comma 1 lett. A del d. Lgs. N. 112/17); b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 2 comma 1 lett. B del d. Lgs. N. 112/17); c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d. P. C. M. Del 14 febbraio 2001 (art. 2 comma 1 lett. C del d. Lgs. N. 112/17); d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (art. 2 comma 1 lett. D del d. Lgs. N. 112/17); e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d. Lgs. 112/2017 (art. 2 comma 1 lett. P del d. Lgs. N. 112/17). 5-per le finalita' di cui all'art. 2 comma 3 del d. Lgs. 112/2017, si intende svolta in via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali. 6-con riferimento alle attivita' di cui al precedente comma 4 e nella piu' ampia cornice di un welfare di territorio e di comunita' - a fini esemplificativi - la fondazione potra' programmare, promuovere e gestire: a) la realizzazione di strutture per l'erogazione di servizi sanitari e di servizi per l'assistenza a persone in situazioni di vulnerabilita', con l'obiettivo di contenere i costi delle prestazioni, anche prevedendo differenziazioni agevolative in relazione alle classi di reddito; b) la collaborazione con altri agli enti del terzo settore che abbiano analoghe finalita', anche con l'obiettivo di ricercare economie di scala su progetti comuni o coordinati; c) l'organizzazione di eventi culturali e di sensibilizzazione e di accrescimento della consapevolezza attorno ai temi della sanita' solidale; d) l'implementazione di progetti volti all'inserimento lavorativo, il diritto alla vita operosa e l'inclusione socio-lavorativa; e) tutte le attivita' correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento. 7-in relazione ai programmi ed alle attivita' di cui alla lett. A) del comma che precede, la fondazione assicura la continuita' delle attivita' del centro di sanita' solidale, sulla base della autorizzazioni in essere e di quelle ulteriori che potranno essere acquisite. 8-la fondazione potra' compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attivita' riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla fondazione. 9-la fondazione non ha scopo di lucro e pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati ai sensi del successivo articolo 20. 10-per il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui al comma 2, la fondazione potra' svolgere la propria attivita' d'impresa sociale anche in settori diversi da quelli elencati al precedente comma 4 purche' nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 e 5 del d. Lgs. 112/2017. 11-riguardo le modalita' applicative della previsione di cui al comma che precede la fondazione potra' adottare specifici regolamenti o atti di indirizzo.
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 86.22.09 è: Altri studi medici specialistici e poliambulatori.
Fondazione Sanita' Solidale - Amici Del Cuore - Lucca - Impresa Sociale è anche conosciuta con i nomi: "FONDAZIONE SANITA' SOLIDALE", "AMICI DEL CUORE" e "FONDAZIONE SANITA' SOLIDALE - AMICI DEL CUORE - LUCCA - IMPRESA SOCIALE".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Fondazione Sanita' Solidale - Amici Del Cuore - Lucca - Impresa Sociale rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.