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La fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalita' di interesse generale cosi' come definite dall'art. 5 del d. Lgs. 117/2017 nell'ambito territoriale della provincia di pavia, con particolare attenzione al territorio dei comuni di mortara e di castello d'agogna: in via prevalente: - promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria; in aggiunta allo scopo prevalente la fondazione potra' inoltre operare nei seguenti settori di interesse generale: - promuovere servizi sociali; - promuovere iniziative culturali in ambito letterario e artistico, organizzando eventi, incontri letterari, mostre nel castello isimbardi di castello d'agogna. - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - ricerca scientifica in ambito ambientale e di particolare interesse sociale; le modalita' della devoluzione dei fondi saranno determinate dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento interno della fondazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potra' tra l'altro: - realizzare attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e cio' anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; - svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al pereseguimento delle finalita' istituzionali comprese quelle di natura commerciale. La fondazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale sopra descritte, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ************************************* il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio, impiegabile per il perseguimento degli scopi e dello svolgimento dell'attivita' della fondazione, potra' essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volonta' dei donatori. Il patrimonio dovra' essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo, del suo valore. Il fondo di gestione della fondazione e' costituito da: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio ed all'attivita' della fondazione medesima; b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; c) dai beni mobili ed immobili che, a seguito del riconoscimento, perverranno, a qualsiasi titolo, alla fondazione; d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'unione europea, dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici non espressamente destinati a fondo di dotazione; e) dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Il patrimonio della fondazione potra' essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di uyili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
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