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Il fondo, che ha scopo mutualistico e non ha finalita' di speculazione o di lucro: i. Svolge la propria attivita' nei confronti dei soci e dei loro familiari a carico, erogando nei loro confronti prestazioni e servizi di natura assistenziale e previdenziale; ii. Puo' svolgere la predetta attivita' anche nei confronti degli aventi causa dei soci, cosi' come individuati nel successivo articolo; il fondo nell'interesse dei propri soci (e aventi diritto alle proprie prestazioni) e nello spirito degli articoli 35, 38 e 45 della costituzione della repubblica italiana ha l'oggetto di: a) assistere i propri soci in occasioni di infortuni; b) garantire un'assistenza malattie a favore dei propri soci nonche' dei familiari a carico e dei soggetti a questi equiparati, specificati nel regolamento; c) provvedere al rimborso dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni generali obbligatorie a norma delle disposizioni di legge pro-tempore vigenti; d) corrispondere ai soci una gratifica annua rateizzabile, proporzionale ai contributi versati dalle rispettive corporazioni nonche', con riguardo ai piloti effettivi di cui all'art. 121 del regolamento al codice della navigazione, riferita all'effettiva attivita' lavorativa svolta dai piloti stessi di cui costituisce remunerazione, e comunque, con un minimo uguale per tutti, entro i limiti del bilancio. Tutte le trattenute di legge resteranno in ogni caso a carico delle corporazioni competenti e successivamente a quest'ultime rimborsate a titolo mutualistico; e) erogare, in base ai resoconti vistati dall'autorita' marittima competente, una integrazione economica ai soci appartenenti a corporazioni operanti in porti a scarso traffico; f) assistere i soci con qualifica di piloti effettivi od incaricati di pilotaggio in tutte le controversie giudiziarie a seguito di incidenti di manovra, nonche' garantire loro una indennita' in caso che con sentenza passata in giudicato ne consegua la sospensione o cancellazione dal registro dei piloti; g) stipulare con banche, istituti di credito ed altri enti comunque autorizzati allo svolgimento dell'attivita' creditizia e/o finanziaria, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e nei limiti da queste imposti, specifiche convenzioni per l'erogazione di finanziamenti ai soci esclusivamente per i fini successivamente indicati nonche' concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere, nei confronti delle predette banche e dei predetti istituti di credito ed altri enti autorizzati allo svolgimento dell'attivita' creditizia e/o finanziaria, per obbligazioni assunte dai soci esclusivamente per i medesimi predetti fini; tali fini sono il rinnovo o l'acquisto dei mezzi necessari all'espletamento del servizio di pilotaggio nonche' il riscatto della quota parte dei beni di cui all'art. 110 del regolamento al codice della navigazione; g-bis) svolgere le medesime attivita' di cui alla lettera precedente in favore dei piloti soci, esclusivamente affinche' possano acquistare ovvero rinnovare le sedi operative della corporazione di appartenenza, se necessario e per garantirne il buon funzionamento; h) integrare la quota di ripartizione dei soci, percepita in seno alla corporazione di appartenenza in caso di infermita' per infortunio o malattia, quando essa venga decurtata, in osservanza delle norme previste dal regolamento al codice della navigazione; e cio' nei limiti di un anno dall'insorgere dell'infermita'; i) estendere le previdenze, le integrazioni e le assistenze previste per legge, decreti, regolamenti, superiori disposizioni o accordi sindacali di categoria; l) erogare un contributo speciale ai soci appartenenti a corporazioni con eccezionale carico di piloti esonerati e/o di loro aventi causa, nei casi di riconosciuta necessita' da parte dell'assemblea dei soci e secondo le disposizioni della medesima; m) provvedere ad eventuali assistenze straordinarie ai soci, in casi di reali documentate particolari necessita', accertate dal consiglio di amministrazione; n) elargire le assistenze previste nel seguente art. 5 nei confronti degli aventi causa dei piloti, nelle ipotesi previste dall'art. 123 del regolamento al codice della navigazione, nonche' per agli aventi causa di piloti di corporazioni estinte. Il fondo, inoltre, potra': - fornire le proprie prestazioni anche mediante l'adesione e/o l'associazione ad altri enti quali casse, societa' di mutuo soccorso, fondi sanitari, fondi pensione, anche integrativi e piu' in generale, ad ogni altro ente avente finalita' analoga e/o complementare a quelle del fondo e/o mediante la sottoscrizione di polizze con imprese assicurative; - avvalersi, per gli scopi della precedente lettera f), e con deliberazione del consiglio di amministrazione, di primari enti assicurativi europei stipulando contratti che prevedono massimale e franchigia; - compiere altresi', in via non principale e, quindi, non prevalente, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune e/o utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, il tutto nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo saranno erogate nella misura e nei modi previsti dal regolamento. In caso che una o piu' delle citate prestazioni vengano per legge assunte dallo stato, il fondo puo' comunque integrarle, opportunamente modificando le relative disposizioni statutarie e regolamentari.
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