L'esercizio dell'attivita' di parruchiere per signora ed istituto di bellezza. La commercializzazione di prodotti inerenti l'attivita' di parrucchiere ed istituto di bellezza. Essa puo' compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e puo' anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. La societa' puo' anche creare od assumere rappresentanze, concessioni ed agenzie o istituire filiali, sia in italia che all'estero. In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto delle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991 e n. 197 del 5 luglio 1991 e del t. U. Approvato con decreto legislativo 1~ settembre 1993 n. 385.
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Dati personaliCreativitàRegolamento generale sulla protezione dei datiCommercioBene immobile