Art. 3) oggetto 3. 1 - la societa' ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, dell'attivita' di assunzione di partecipazioni mediante acquisto di azioni, quote e interessenze in societa', o enti, costituiti o costituenti, in italia o all'estero, il tutto allo scopo di stabile investimento e non di collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico. Resta interdetto alla societa' lo svolgimento di qualsiasi attivita' che per natura e le modalita' con le quali si svolgano, rientrino nelle attivita' riservate alle banche, agli istituti di investimento, ad intermediari finanziari, a societa' fiduciarie. E cosi', a mero titolo esemplificativo, e non tassativo, resta esclusa dall'attivita' svolta dalla societa': ogni attivita' inerente la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, attivita' concernenti attivita' di carattere fiduciario mediante acquisizione di partecipazione per conto di un fiduciante, l'acquisto o la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal t. U. F. , l'esercizio professionale del credito, il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di societa' partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attivita' non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque devono intendersi escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' di natura finanziaria che siano riservate per legge a soggetti per i quali sono richiesti particolari requisiti non posseduti dalla societa'. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere operazioni immobiliari, commerciali ed inoltre, con esclusione di qualsiasi di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, potra' contrarre mutui dal lato passivo e contrarre ogni altro tipo di finanziamento, anche assistito da garanzie ipotecarie, da avalli e da fideiussioni, intrattenere rapporti bancari in genere e comunque compiere attivita' che abbiano attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale, il tutto in quanto operazioni ritenute utili od opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale stesso. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.