Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) la societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' di lavanderia, pulitura ad acqua e a secco, stiratura di qualsiasi capo di vestiario o di tessuti, piccole attivita' di riparazioni sartoriali ed ogni altra attivita' accessoria a quella di lavanderia. Per il raggiungimento dell oggetto sociale, la societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall organo amministrativo necessarie o utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito. La societa' potra' inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonche' compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale. I soci si impegnano in caso di accoglimento della relativa domanda, ai sensi dell articolo 12 del decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 295, del ministero del tesoro e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento e le modalita' di concessione degli incentivi a favore dell autoimpiego, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 6 luglio 2000 n. 156, edotti in merito al fatto che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse, a che: - la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque (5) anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, in uno dei territori indicati nell art. 14 del medesimo decreto; - l attivita' prevista nel progetto approvato venga svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni; - i beni oggetto delle agevolazioni siano vincolati all esercizio dell attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all estinzione del mutuo; - non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17 commi 1 e 2 del d. Lgs. N. 185/2000, per almeno cinque anni dalla data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il tutto ai sensi dell'art. 12 comma 4 del regolamento di attuazione (decreto 28 maggio 2001 n. 295) del suddetto d. Lgs n. 185/2000. Le suddette condizioni soggettive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo n. 185/2000 o, per i nuovi soci, alla data di acquisto della qualita' di socio. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine di cinque anni del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, provoca l'immediata decadenza dei benefici concessi; - non sono validi ne' efficaci per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo numero 185/2000 in favore della societa', gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita cosi' come prescritto dagli artt. 17 e 19 di tale decreto.
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