Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 - oggetto la cooperativa, retta dai principi della mutualita' previsti dall'art. 26 del d. L. C. P. S. 14 febbraio 1947 n. 1577, senza alcuna finalita' speculativa, si propone di concorrere alla valorizzazione del prodotto della pesca dei soci affinche' gli stessi possano conseguire il giusto risultato economico per la loro attivita'. In particolare essa si ha come oggetto: i) procedere all'allevamento naturale ed artificiale sia direttamente che coordinando l'attivita' eventualmente demandata ai soci, di molluschi, crostacei, testacei, nonche' pesci o altre specie per la riproduzione ed il consumo, allevati in qualsiasi specchio d'acqua (acque dolci, salmastre, lagunari e marittime), in invasi naturali ed artificiali quali laghi, stagni, valli da pesca, vasche, sacche, lagune e canali ecc. ; vendere i prodotti, anche mediante il loro conferimento da parte dei soci, assumere il loro conferimento da parte dei soci, assumere in affitto, concessione o in altra forma terreni e specchi d'acqua, per l'allevamento ittico a conduzione unita o divisa ma comunque sempre con l'unita' direttiva, provvedere alla fornitura per conto dei soci, del seme di prodotti ittici, di macchine e attrezzi e di quant'altro sia necessario per l'attivita' di allevamento e raccolta dei soci o di terzi produttori; provvedere a concedere in affitto gli specchi d'acqua avuti in concessione dell'autorita' preposta, ai singoli soci stipulando con loro di volta in volta gli accordi ex art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, promuovere il costante miglioramento di sistemi di allevamento prestando assistenza tecnica ai soci e curando ove se ne presenti l'opportunita' l'introduzione di nuove forme di coltivazione; ii) l'acquisto collettivo del materiale necessario all'esercizio della pesca e l'istituzione e la gestione di cantieri cooperativi per la fabbricazione di barche, corde spago, reti, ecc. ; iii) l'acquisto per i soci di qualsiasi materiale di lavoro, di vestizione e di sostentamento, sottraendo i soci stessi alla speculazione privata; iv) assistere tecnicamente, amministrativamente e mutualisticamente i soci; v) gestire direttamente il mercato locale del pesce e centro di raccolta; vi) assistere e rappresentare economicamente i soci presso enti economici e politici e presso le autorita' centrali e periferiche per tutte le questioni inerenti alla pesca; vii) gestire direttamente per conto dei soci le acque demaniali; viii) provvedere direttamente al trasporto dei prodotti ittici dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo; ix) gestire direttamente frigoriferi o fabbriche di ghiaccio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 03.11.00 corrisponde a: Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.
Il capitale sottoscritto ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.