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Art. 4 lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi, e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competivita' dell'azienda sul mercato. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale , si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'assemblea. La cooperativa potra' integrare il principio della mutualita', destinando nell'ambito della propria possibilita' assegnazioni dei fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compreso quella informatica, nonche' un ristorno a favore dei soci. Articolo 5 la societa' ha per oggetto quanto in appresso precisato. A) l'assunzione di lavori di facchinaggio, carico, scarico, montaggio, smontaggio, trasporti ed autotrasporti di merce per conto di terzi, magazzinaggio e scarico merci. Le attivita' di trasporto dovranno essere effettuate con gli automezzi di proprieta' o in uso della cooperativa. B) l'attivita' di pulizia e sanificazione per enti pubblici ed aziende private. C) l'attivita' di tutela e di interesse ambientale quali raccolta r. S. U. (rifiuti solidi urbani), raccolta rifiuti tossici, nocivi e assimilabili, gestione programmi di raccolta differenziata. I servizi di cui ai precedenti punti a), b) e c) vengono forniti sia a privati che a pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, aziende e societa' di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali la cooperativa fa parte. E) la partecipazione ad aste pubbliche e private ed a licitazioni e trattative private. F) le attivita' lavorative di cui all'elenco allegato al decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1970 numero 602, compresa la gestione di posteggi e di autovetture. La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro ed il ricavato dell'attivita' svolta dai soci e' devoluto alla cooperativa; la cooperativa ripartisce tra tutti i soci il ricavato del lavoro secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese specie se svolgono attivita' analoghe e comunque necessarie all'attivita' sociale; - dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - stimolare lo spirito di previdenza dei soci; - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi od enti idonei. La societa' potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
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