Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' cooperativa ha per oggetto: # servizi rivolti ad immobili, quali costruzioni ed opere edili, attivita' specializzate e di manovalanza; # realizzazione, installazione, manutenzione (compresa la sostituzione e la riparazione) e gestione di : impianti di produzione di energia elettrica; impianti, installazioni e dispositivi per il risparmio energetico; impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento; impianti termici (comprese le caldaie), idrosanitari, antincendio ed antiintrusione, telefonici, di video-sorveglianza e di controllo accessi, di ascensori e montacarichi; # lavori di pulizia, sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione e sanificazione, di lavanderia (nonche' di lavaggio stoviglie e riassetto cucine), gestione del verde, ; # organizzazione e gestione di servizi di reception, di call-center, di guardiania e portierato; # attivita' di facchinaggio, di logistica e di trasporto, di gestione e di movimentazione delle merci. Per il conseguimento dello scopo istituzionale la cooperativa puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, industriali, commerciali, creditizie ed immobiliari inerenti all'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' analoga, aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonche' ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Il tutto a titolo di oggetto secondario e non prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico sia di ogni attivita' qualificata dalla legge come finanziaria sia dell'attivita' di intermediazione mobiliare, quale prevista e disciplinata dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed in ogni caso non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del d. L. 8 aprile 1974 n. 95, cosi' sostituito per effetto dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nonche' dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Art. 5) la cooperativa potra' svolgere la sua attivita', anche mediante il conferimento da parte dei soci, dell'uso di mezzi e macchine di proprieta' del singolo. In tal caso l'organizzazione della cooperativa e' l'unica abilitata a disporre dell'impiego.
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