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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'assunzione e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di facchinaggio e trasporto per conto terzi ed ogni altro servizio, sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali, statali e parastatali, regionali, da aziende e societa' di ogni genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili; pulizie, manutenzione e giardinaggio; attivita' di autotrasporto merci per conto terzi; tutte le attivita' previste nel d. P. R. N. 602 del 30 aprile 1970; attivita' di deposito plichi e valori; istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini e depositi in conto deposito per conto di terzi necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; espletamento di servizi di logistica; assumere mandati e rappresentanze, gli uni e le altre con o senza esclusiva e con o senza deposito per ditte italiane e straniere operanti nel settore alimentare. Per conseguire tali scopi la societa' puo' concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private od altro. La cooperativa potra' svolgere, non nei confronti del pubblico, non in via prevalente e non ai fini del collocamento nel rispetto del d. Lgs. 385/93, qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, operazioni commerciali e industriali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative. La cooperativa potra' insomma compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
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