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(scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente all art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell art. 1 della legge 381/91 con particolare riguardo ai soci portatori di handicap, tossicodipendenti, ex carcerati, ex semiliberi, emarginati e deviati in genere. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito dall articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende svolgere, per conto di ditte private ed enti pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, attivita' lavorative e di servizi e/o di produzione di beni di varia natura in qualunque settore nelle quali possa integrare soggetti deboli e svantaggiati, di cui all'art. 4 della legge 381/91. Per quanto concerne le attivita' connesse all'avviamento/inserimento al lavoro, la cooperativa si avvale, in convenzione, dei servizi di orientamento e di formazione professionale con enti riconosciuti dallo stato e dalla normativa europea. La cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle potenzialita' lavorative dei soci, potra' acquisire appalti di servizi da terzi ed enti in genere. La cooperativa potra' comunque svolgere ogni attivita' in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Su delibera dell organo amministrativo la societa' potra' aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura finanziaria, immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonche', tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo sviluppo delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; d) effettuare a norma di legge, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico, ottenere finanziamenti in denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il finanziamento si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. Il finanziamento dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell oggetto sociale ed alla gestione dell impresa mutualistica. La cooperativa rilascera' ad ogni socio un documento rappresentativo del finanziamento. Con apposito regolamento, approvato dall assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di finanziamento nel rispetto dei seguenti criteri: - determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; - determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei finanziamenti; - determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d ora automaticamente recepite nel presente statuto. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel d. L. N. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' nel d. L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.
Parole chiaveIl settore principale di Futura Società Cooperativa Sociale è Utility, con particolare riferimento a Gestione rifiuti. L'attività economica con codice ATECO 38.11.00 è: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.
L'azienda Futura Società Cooperativa Sociale è nota anche con le denominazioni: "SOCIETA FUTURA", "COOPERATIVA FUTURA", "SOCIETA COOPERATIVA FUTURA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUTURA".
In base alla tassonomia UE, Futura Società Cooperativa Sociale è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.