Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' cooperativa, senza finalita' speculative, ha per scopo la costruzione e la gestione di case, appartamenti e locali in troia per i propri soci, secondo le vigenti e future disposizioni legislative sull'edilizia popolare ed economica che dovessero risultare piu' vantaggiose per il conseguimento degli scopi sociali. A tal fine la societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie inerenti allo scopo sociale, e cosi' potra' acquistare terreni fabbricabili, contrarre mutui e provvedere direttamente alla costruzione degli alloggi. Potra' anche tenere, eventualmente, l'amministrazione dei condomini degli stabili sociali e costituire nel proprio seno associazioni minori specificatamente comandate dall'assemblea per il potenziamento economico della societa' cooperativa. La societa' cooperativa edilizia e' a mutualita' prevalente e svolgera' la propria attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La societa' cooperativa non puo', ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. : - distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - distribuire le riserve fra i soci cooperatori. La societa' ha, inoltre, l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per la soppressione delle clausole sopra riportate la societa' delibera con la maggioranza dei quattro/quinti (4/5).
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