Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': . Fabbricazione, produzione, realizzazione e commercio al mi-nuto ed all'ingrosso di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi e/o non preziosi o rivestiti di metalli preziosi e/o non preziosi; . Il commercio, sia all'ingrosso, sia al minuto, anche quale agente o commissionario, di articoli di oreficeria, preziosi, orologeria, argenteria, metalli argentati, oggetti da regalo, porcellane, cristallerie, prodotti dell'artigianato in genere, articoli di arredamento e di antiquariato, ivi compresi i tessuti per l'arredamento ed i tappeti, articoli per l'abbigliamento e per la persona, articoli di pelletteria e valigeria in genere, di qualsiasi materiale e specie, articoli di profumeria e della cosmesi, articoli del lusso e relativi accessori nonche' articoli affini. La societa', inoltre, potra' compiere non in via prevalente purche' strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico) che sara' ritenuta dagli amministratori necessaria o vantaggiosa per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere (non ai fini del collocamento) interessenze e partecipazioni in societa', enti od imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio; attivita' queste da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale; rilasciare, sempre in via strumentale e secondaria e pertanto non prevalente e non nei confronti del pubblico, avalli, garanzie personali o reali, anche a favore di terzi, per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi. Resta esclusa ogni attivita' fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, del regio decreto 21 aprile 1940 n. 531, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, della legge 1 agosto 1986, n. 430 e successive modificazioni. Sono, altresi', escluse le operazioni di raccolta di risparmio e le operazioni riportate nell'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 nonche' le attivita' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Tutte le attivita' predette potranno essere svolte sia in ita-lia che all'estero.
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