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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita nello statuto sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - fornitura di servizi connessi alle attivita' commerciali, industriali e professionali inerenti il facchinaggio; - fornitura di servizi connessi alle attivita' commerciali, industriali e professionali inerenti il trasporto e la logistica; - esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi; - l'assunzione di lavori di pulizia e di manutenzione generica, con particolare riferimento alla pulizia di impianti aziendali, alberghi, condomini, uffici, depositi e magazzini, nonche' l'assunzione di lavori di pulizia e manutenzione di aree pubbliche e private; - l'assunzione di lavori di giardinaggio e manutenzione di aree verdi; - fornitura di servizi connessi alle attivita' commerciali ed industriali con particolare riferimento alle aziende della gdo e quindi tutti i servizi connessi alle attivita' svolte da queste ultime, come ad esempio, logistica, sistemazione merci negli scaffali, servizio di cassa, promoter; - fornitura di servizi connessi alle attivita' amministrative come ad esempio la elaborazione dei dati e la redazione di statistiche. Il tutto potra' essere effettuato a favore di enti pubblici e privati, societa', uffici, condomini, studi professionali, abitazioni e locali privati. La societa' al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, non in via prevalente e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 106 e 113 del t. U. B. (decreto legislativo n. 385/93) e delle leggi n. 1 e 197 del 1991 per quanto ancora vigenti, potra' inoltre partecipare a gare di appalto pubbliche e private e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti a medesimi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Ai fini della mutualita' prevalente si prevede: a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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