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Art. 6) la cooperativa ha scopo mutualistico. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01. Tale regolamento, predisposto dagli amministratori, deve essere approvato dall assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Art. 7) - i soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la societa' stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. Art. 8) oggetto sociale: considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche'' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone gli scopi seguenti: 1) procurare ai soci condizioni piu' favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo sociale prioritario della piena occupazione, cosi' da ottenere continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; 2) inserire i soci che fossero disoccupati nel mondo del lavoro, creando nuove occasioni di occupazione tramite la elaborazione, progettazione e realizzazione di specifiche iniziative imprenditoriali mirate a tale scopo; 3) promuovere i principi che stanno alla base del movimento cooperativistico nazionale ed internazionale, e soprattutto la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno nel sociale, la responsabilita' civica, il legame con il territorio, un migliore equilibrio di rapporti fra pubblico e privato; 4) far conseguire ai propri soci ed ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalita' appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonche' l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; 5) la realizzazione nel territorio siciliano di programmi di investimento per nuove iniziative o l'ampliamento e/o l'ammodernamento di attivita' preesistenti nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi, al fine di superare le condizioni strutturali di svantaggio economico esistenti in sicilia e di consentire il rilancio dell'economia e la riduzione del fenomeno della disoccupazione, usufruendo delle agevolazioni e contributi di cui alla l. R. 28. 8. 1997 n. 31 ed ogni altra agevolazione regionale, nazionale e comunitaria in materia. Onde consentire l'ottenimento delle superiori finalita', la societa' ha come suo oggetto sociale: - servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, pulizia cisterne, giardinaggio, facchinaggio; - lavori edili di ristrutturazione, restauro, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati; - impianti elettrici, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne, impianti di protezione da scariche atmosferiche all'interno di edifici adibiti ad uso civile; - impianti di riscaldamento e di climatizzazione; impianti idrici ed idrosanitari; impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido aeriforme all'interno di edifici adibiti ad uso civile; impianti di protezione antincendio all'interno di edifici adibiti ad uso civile; lavori di pulizia e di manutenzione verde pubblico e privato; servizio di consulenza, assistenza e amministrazione condominiale; - produzione e vendita di oggetti artistici artigianali. La societa' potra' compiere, altresi', tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie connesse allo scopo sociale ed utili per il raggiungimento dello stesso, come pure assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre imprese, ditte e societa' anche da costituire, enti, associazioni, associazione in partecipazione, cooperative e consorzi, purche' aventi scopo analogo od affine e comunque connesso direttamente od indirettamente. Tutte le attivita' fin qui elencate verranno svolte nei limiti consentiti dalla legge e previo rilascio delle autorizzazioni di volta in volta necessarie, viene espressamente escluso l'esercizio delle attivita' riservate per legge ivi comprese quelle che possono essere svolte in via esclusiva da agenzie per il lavoro, istituti finanziari e categorie di soggetti iscritti in albi professionali.
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