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Art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la societa' cooperativa consortile e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della societa' cooperativa consortile intendono perseguire e' quello di ottenere e realizzare attraverso l'attivita' di acquisizione di lavori tramite la societa' cooperativa consortile e la successiva assegnazione ai soci, opportunita' e continuita' di occupazione lavorativa per i propri soci, di migliorare le proprie condizioni economiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo della loro attivita' di impresa. 3. 2 la societa' cooperativa consortile puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa consortile, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. 3. 3 la cooperativa consortile deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. 3. 4 la cooperativa consortile potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. 3. 5 le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci. 3. 6 i soci lavoratori della cooperativa consortile: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda. 3. 7 la cooperativa consortile puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa' cooperativa consortile, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa consortile ha come oggetto le seguenti attivita', oltre al coordinamento e qualificazione di contratti di appalto per servizi, di: - assunzione di contratti di appalto di opere pubbliche e private per la costruzione, la gestione, il restauro, la ristrutturazione e la manutenzione di edifici residenziali e non, di natura civile, industriali, monumentali; - esecuzione di escavazioni e lavori di terra ed opere connesse, bonifiche, demolizioni, impermeabilizzazioni e coibentazioni, lattoneria su terreni ed edifici; - esecuzione di opere di carpenteria in metallo e legno e, piu' in generale, di opere fabbrili e lignee; - allestimento, organizzazione e gestione di cantieri per opere edili e strutturali; - posa di ponteggi e strutture affini; - esecuzione di serramentistica di ogni genere, opere di arredamento con fornitura di mobili, arredi e protezioni solari di ogni tipo, allestimento di componenti di arredo e vari con fornitura di sistemi di sicurezza con relativi software ed impianto di porte antincendio di ogni tipo; - dipinture, pavimentazioni, pavimenti prefiniti e flottanti, finiture di interni ed esterni con attrezzatura e posa in opera di pareti mobili di ogni tipo; - costruzione, trasformazione ed ampliamento, manutenzione e gestione di impianti idrici e marittimi, acquedotti e fognature, impianti del gas, impianti elettrici e tecnologici, impianti elettronici e sistemi di automazione industriali e civili con assistenza alla gestione delle banche dati e dei software relativi di natura applicativa; - gestione di magazzini e di depositi di materiale edile; - esecuzione di segnaletica stradale di ogni tipo verticale ed orizzontale con fornitura e posa in opera di barriere di protezione (guard rail) e di sistemi e compartimentazioni antincendio, antintrusione, antisfondamento; - noleggio di attrezzature e macchinari per l'edilizia e per la movimentazione; - esecuzione di trasporti di materiale di risulta con mezzi propri o di terzi; - facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, propri od in godimento, conteggio, separazione, smarcatura dei colli; campionatura, misurazione, pesatura dei colli, imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento dei colli, rizzaggio, derizzaggio, fardaggio, copertura merci; - trasporto terrestre e acqueo ed autotrasporto di merci per conto terzi, noleggio di furgoni con o senza autista; - gestione, manutenzione e prestazione di servizi accessori di global service di patrimoni edilizi; - servizi ai propri soci e/o a terzi di assistenza e consulenza tecnica ai fini del miglioramento dei processi produttivi; - effettuare acquisti direttamente e/o tramite apposite convenzioni, in nome proprio per conto dei soci, sui mercati italiani ed esteri dei materiali da costruzione ed edili generali, macchinari ed attrezzature occorrenti per l'esercizio della loro attivita'; - servizi di pulizia civile ed industriale, servizi di pulizia di autoveicoli ed autocarri; - servizi di recapito fiduciario e simili; - sorveglianza, controllo di immobili o comunque di spazi pubblici o privati; - manutenzioni, riparazioni, costruzioni ed assemblaggi meccanici e non. A tale scopo e per perseguire i propri fini mutualistici, la societa' cooperativa consortile provvede a: a) intraprendere attivita' atte a procurare lavoro per i propri soci: b) assumere la concessione in appalto od in altra forma giuridica di lavori, servizi e forniture da stati, da enti pubblici, da enti privati e da privati, nazionali ed esteri: c) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle proprie attivita' in territorio nazionale ed estero; d) acquistare e prendere in affitto immobili, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, a procedere alla vendita, alla permuta ed al trasferimento degli stessi, sotto ogni forma: e) compiere qualsiasi atto di disponibilita' patrimoniale, ordinaria e straordinaria non vietato dalla legislatura vigente e necessario od utile al conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale come previsto ed ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale come previsto ed ai fini di cui all'art. 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; h) promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci. A titolo esemplificativo la societa' cooperativa consortile potra': 1. Promuovere, organizzare e gestire anche su incarico di terzi, corsi di formazione e aggiornamento professionale inerenti le attivita' statutariamente previste; 2. Promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con gli istituti ed enti preposti, corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'istruzione e l'addestramento di personale da inserire nei settori e nelle attivita' statutariamente previste, avvalendosi in cio' dei finanziamenti previsti dalla c. E. , dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dai contributi provinciali; 3. Aprire uffici e sedi operative su tutto il territorio nazionale; 4. Organizzare e gestire manifestazioni, congressi, meeting con proprie risorse, nonche' promuovere o dimostrare prodotti; 5. Gestire attivita' di archiviazione elettronica di documenti in genere; 6. Gestire la custodia in deposito di documenti cartacei in genere. 4. 2 la cooperativa consortile potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ivi compreso un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. , ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; b) svolgere attivita' commerciali nello stesso settore; c) costituire magazzini per la custodia dei materiali e degli attrezzi; acquistare, noleggiare, permutare macchine e mezzi di trasporto e cedere o vendere quelli esuberanti; d) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; e) costituire ed essere socio di societa' per azioni, e a responsabilita' limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa consortile; f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a se medesima, ai soci, agli enti cui la cooperativa consortile aderisce. La cooperativa consortile non svolgera' attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. 4. 3 la cooperativa consortile potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 4 la cooperativa consortile puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 5 la cooperativa consortile puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
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