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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito nel comma precedente, la cooperativa ha come oggetto sociale la realizzazione di immobili in ogni sua forma, nell'ambito sia dell'edilizia convenzionata che dell'edilizia non convenzionata, al fine di consentire ai soci di acquisire o utilizzare in qualunque forma unita' immobiliari di ogni genere a un costo vantaggioso rispetto a quello di mercato in coerenza con gli ideali di rigenerazione urbana perseguiti dalla cooperativa. A tale scopo l'attivita' della cooperativa si esplica nello svolgimento delle seguenti attivita': a) l'acquisizione di immobili da destinare a operazioni di recupero; b) l'acquisizione, in proprieta' o in diritto di superficie, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione; c) la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di immobili da adibirsi (a proprieta' divisa o a proprieta' indivisa) ad uso abitativo o da adibirsi ad uso diverso da quello di abitazione, box ed anche in forma accessoria spazi commerciali e uffici nella misura consentita; d) la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box, singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi; e) la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei complessi immobiliari destinati ad uso abitazione, di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, qualora non ostino divieti di legge. 5. 2. La cooperativa puo' anche, in via non prevalente, concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare , industriale e finanziarie, necessarie o utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. 5. 3. Le attivita' di carattere finanziario potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza. Fra esse, a titolo esemplificativo: consorziarsi ad altre analoghe cooperative per la disciplina ed il coordinamento di attivita' comuni, ottenere finanziamenti dallo stato, enti pubblici, istituti finanziari, ottenere e rilasciare garanzie e fideiussioni, partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta'. In particolare, in relazione all'esercizio delle sue attivita', la cooperativa potra' accettare depositi dai soli soci, nei limiti delle leggi vigenti e secondo un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, al fine di consentire un piu' agevole finanziamento della cooperativa. Sono tassativamente escluse: - la raccolta di risparmio tra il pubblico; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197, ed in genere le attivita' riservate dalla legge stessa agli enti e alle societa' ivi disciplinati. 5. 4. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, puo' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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