La societa' ha per oggetto l'attivita' di mediazione assicurativa di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e non puo' svolgere altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale. Nell'esercizio della predetta attivita', la societa' puo' compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di garanzie, sempre che tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attivita' di mediazione. La societa' inoltre puo' compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre societa' che non si pongano in contrasto con l'attivita' costituente l'oggetto sociale. Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a societa' aventi diverso oggetto sociale. L'attivita' consultiva e' consentita ai fini della stipulazione dei contratti, della loro gestione e della determinazione del contenuto dei medesimi.