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L'esercizio della mediazione immobiliare ed aziendale regolata dagli articoli 1754 e 1765 del codice civile dalla legge 21 marzo 1958 numero 253, legge 3 febbraio 1989 n. 39 e legge 5 marzo 2001 numero 57; in generale la societa' ha ad oggetto l'acquisizione di incarichi di acquisto, di vendita e di affittanze di beni immobili, ed in generale la mediazione nel settore immobiliare in italia ed all'estero nonche' l'acquisizione di incarichi di acquisto, di vendita e di affittanze di aziende ed esercizi commerciali di ogni tipo, ed in generale la mediazione nel settore degli esercizi commerciali in italia ed all'estero. La societa' potra' fra l'altro: acquistare beni mobili ed immobili considerati strumentali dai soci per il raggiungimento dello scopo sociale; effettuare la gestione e l'amministrazione dei beni mobili ed immobili di proprieta' sociale; consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili di proprieta' sociale al fine di garantire finanziamenti concessi da istituti di credito per la realizzazione dell'oggetto sociale. La societa' ha per oggetto, inoltre, l'acquisto (anche mediante locazione finanziaria), la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di beni immobili in genere nonche' la gestione degli immobili di proprieta' sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la sublocazione di immobili strumentali, nonche' l'attivita' di intermediazione in materia immobiliare. La societa' potra' inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria idonea al raggiungimento degli scopi sociali, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, direttamente o indirettamente, con facolta' di concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; potra' svolgere attivita' di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, con esclusione esplicita delle operazioni inerenti alla raccolta del risparmio, di quelle riportate dall'art. 2 del r. D. 12 marzo 1936 n. 375 e di ogni altra operazione vietata dalla vigente e futura legislazione, riservata ad organi albi e professioni. Sono escluse le attivita' riservate ad iscritti ad ordini o albi professionali nonche' tutte le attivita' incompatibili con l'attivita' di mediazione immobiliare. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla legge.
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