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Art. 3 (scopo mutualistico) lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/01. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 - (oggetto sociale) la societa', nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto: - lavori di carpenteria, saldature e assemblaggio di tubazioni; - installazione di macchine e apparecchiature industriali; - lavori edili in genere su immobili residenziali e non residenziali; - trasporto di merci, cose e persone per conto proprio e per conto terzi; - noleggio con e senza conducente di automezzi in genere e di apparecchiature industriali; - servizi di logistica e magazzinaggio; - attivita' di facchinaggio, sia manuale che meccanico, relativo a qualsiasi tipo di merce o prodotto; - attivita' di trasloco e sgombero locali residenziali e commerciali; - attivita' di pulizia di impianti, uffici, condomini e in generale di immobili residenziali e commerciali in genere. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la cooperativa potra' fra l'altro: - assumere concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, di privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con le altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; - istituire o gestire stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La societa' inoltre potra': - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali, contrarre finanziamenti, anche infruttiferi e mutui, anche ipotecari, aventi attinenza con l'oggetto sociale ed aventi fini di mutualita', nei limiti e nelle condizioni di legge; - avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi; - ricevere donazioni; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese o societa' cooperative o legate al movimento cooperativo, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ed un particolare delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; - aderire ad altri enti ed organismi consortili, morali, culturali ed assistenziali, aventi scopi analoghi, e ad associazioni ed organismi di categoria. La societa' puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni. La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La societa' puo' operare anche con terzi non soci e nei confronti di terzi non soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo. A tal fine la cooperativa potra': - incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo; - fornire assistenza o servizi, a condizioni economicamente vantaggiose, a privati, societa' commerciali e cooperative di qualsiasi grado e settore di attivita', che ne facciano richiesta; tali servizi ed assistenze potranno essere estesi anche agli enti locali e loro consorzi o associazioni, aziende pubbliche e private, associazioni mutualistiche, anche se non direttamente collegate al movimento cooperativistico. La societa' potra' inoltre, al fine di dare occasioni di lavoro ai soci: - assumere da privati, enti, istituti industriali, commerciali, artigiani ed operatori economici in genere appalti e contratti di qualsiasi tipo per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale; - istituire e gestire uffici centrali e periferici, stipulare i relativi atti di acquisto e di locazione, anche per le attrezzature ed i mezzi di trasporto occorrenti, effettuando in proposito tutte le operazioni creditizie. I soci potranno mettere a disposizione della cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo di amministrazione, mezzi finanziari e/o somme di danaro, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 85 del 1 settembre 1993 e alla deliberazione in data 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (in g. U. N. 58 dell'11 marzo 1994), seguite dalle istruzioni della banca d'italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.
Parole chiaveGeomar Società Cooperativa appartiene al comparto Altro elettromeccanica e si occupa di Elettromeccanica. L'attività economica con codice ATECO 33.20.09 è: Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali.
L'azienda Geomar Società Cooperativa utilizza anche i nomi: "GEOMAR", "SOCIETA GEOMAR", "COOPERATIVA GEOMAR", "SOCIETA COOPERATIVA GEOMAR" e "SOCIETA' COOPERATIVA GEOMAR".
La dimensione aziendale colloca Geomar Società Cooperativa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.