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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso: - la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, cosi' come previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 381/91, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo n. 112/2017 s. M. I. ; - la gestione dei servizi alla persona, come previsto all'art. 1 comma 1 della l. R. Piemonte 18/94 cosi' come modificato dall'art. 32 della l. R. Piemonte 30/2009 e successivi provvedimenti attuativi; - lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi - in quanto funzionali e strumentali allo svolgimento delle attivita' di cui al punto precedente, anche al fine di contribuire al finanziamento delle medesime - finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4) di detta legge n. 381/91. La cooperativa si configura come cooperativa sociale a scopo plurimo; la correlazione tra i due scopi si concretizza nella possibilita': di dare continuita' ai progetti assistenziali ed educativi rivolti ai propri beneficiari, attraverso la formazione e l'inserimento al lavoro che potra' essere anche effettuato nella cooperativa; di mettere a disposizione le competenze professionali degli educatori per il sostegno ai percorsi di inclusione sociale attraverso il lavoro. Pertanto, in relazione a quanto sopra, la cooperativa: - in collegamento con le attivita' terapeutiche svolte ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91, potra' intraprendere attivita' agricole, commerciali e di servizi , ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della predetta legge n. 381/91, che permettano di educare ed avviare i soggetti svantaggiati, che sono e sono stati in cura presso i servizi residenziali e/o diurni della cooperativa (o presso altri centri), nel mondo del lavoro cercando di affrontare la drammatica crisi occupazionale e promuovendo la sensibilizzazione all'esterno verso un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale; - potra', altresi', offrire agli utenti delle comunita' socio-assistenziali (minori, genitore-bambino) e terapeutiche da essa gestite, come previsto dalla citata legge 381/91, lettera a), la possibilita' di alloggiare, una volta terminati i loro percorsi, presso i locali abitativi detenuti dalla cooperativa stessa, come primo approccio all'autonomia. Inoltre, all'interno dei servizi abitativi offerti dalla cooperativa, i soggetti svantaggiati accolti presso le strutture di tipo a) potranno svolgere attivita' relative a piccole manutenzioni, pulizia e gestione dell'orto in quanto attivita' che consentono di educarli ed avviarli al mondo del lavoro. La cooperativa si propone pertanto di svolgere le attivita' riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attivita', come previsto dalla circolare del ministero del lavoro n. 153/1996. La cooperativa, come sopra detto, ha percio' un oggetto plurimo, che verra' attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attivita', riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91. I principi che la sostengono e la ispirano sono quelli del movimento cooperativo mondiale: la mutualita', la solidarieta', una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorita' dell'uomo sul denaro, la democraticita' interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli. Nel suo agire, la cooperativa tiene conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. Contribuisce ad una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, ricercando piena occupazione e lavoro dignitoso; mira alla riduzione delle disuguaglianze contribuendo allo sviluppo di una societa' pacifica e inclusiva; promuove modelli di consumo e produzione che favoriscano un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Tutto cio' attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e umane dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino nelle diverse forme all'attivita' e alla gestione della cooperativa. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa si impegna altresi' ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita'. - con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91, s. M. I. , nonche' di cui all' art. 2, comma 2bis della l. R. Piemonte n. 18/94, s. M. I. : - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d. Lgs. N. 112/2017 s. M. I. ; - gestire comunita' alloggio e strutture residenziali in genere, centri e comunita' di prima accoglienza, centri di formazioni, centri diurni, laboratori di quartiere, centri di aggregazione, asili nido, micro nidi, scuole dell'infanzia, baby parking, centri di pronto intervento, attivita' di assistenza domiciliare; - gestire comunita' alloggio e strutture residenziali in genere, centri e comunita' relativi all'assistenza, cura terapeutica e recupero di tossicodipendenti e persone affette da hiv, assistenza e cura a soggetti disabili e dell'area del disagio; - progettare, gestire e realizzare interventi, servizi socio-sanitari, animativi, educativi, di sostegno psicologico e assistenziali in genere, orientati a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali e collettive dei soggetti destinatari; - realizzare attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone in situazioni marginali e di disagio e di conseguente affermazione dei loro diritti; - svolgere attivita' finalizzate alla prevenzione del disagio sociale, promuovere e gestire attivita' integrative e parascolastiche in tutte le scuole di ordine e grado, sia nel corso dell'anno scolastico sia delle vacanze; gestire, in proprio e per conto di terzi, attivita' educative e di animazione sociale; - con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/91, s. M. I. : - alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. - attivita' agricole in genere, coltivazioni agricole, allevamento di animali; - attivita' di somministrazione alimenti e bevande, gestione ristoranti, mense, bar, servizi di catering e banqueting; - laboratorio di gastronomia, pastificio e panetteria; - commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non; - organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale e culturale; - laboratori di sartoria, confezionamento e packaging; - servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione; - facchinaggio e gestione di magazzini; - costruzione, gestione e manutenzione, ivi compresa la relativa fase progettuale, di aree verdi e orti. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' sviluppare secondo le circostanze, le varie attivita' indicate, attraverso la gestione di laboratori, officine, cantieri e quant'altro necessario e potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese o enti, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
Parole chiaveIl settore principale di Gerico - Società Cooperativa Sociale è Servizi alle famiglie, con particolare riferimento a Servizi sanitari. Il codice di attività ATECO 88.99.00 corrisponde a: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Gerico - Società Cooperativa Sociale è conosciuta anche come: "GERICO", "SOCIETA GERICO", "COOPERATIVA GERICO", "SOCIETA COOPERATIVA GERICO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GERICO".
In base alla tassonomia UE, Gerico - Società Cooperativa Sociale è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 23.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.