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Scopi la cooperativa e' retta dai principi della mutualita' e persegue, quale scopo sociale, senza finalita' di lucro, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi, sociosanitari ed assistenziali ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali applicative. Lo scopo mutualistico della cooperativa e' quello: - di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilita' occupazionale, in qualita' di soci, delle persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attivita' oggetto della stessa; - di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; - di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; - di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalita' mutualistiche senza fini di speculazione privata. La cooperativa potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Oggetto la cooperativa, senza finalita' di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone quale oggetto caratterizzante l'organizzazione e la gestione di servizi educativi ed assistenziali a favore di singoli e della collettivita' ed, in particolare: a) gestione di nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuole di istruzione primaria e secondaria, giardini per l'infanzia e centri per l'infanzia comunque denominati nonche' l'erogazione di servizi educativi a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare; b) organizzazione di centri e soggiorni estivi, centri vacanza, attivita' ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione e/o alla sorveglianza e tutela del minore nonche' di altre iniziative similari a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare; c) prestazione di servizi di assistenza domiciliare, di servizi sociali e sociosanitari a favore di tutte le persone svantaggiate in particolare di minori, anziani, invalidi fisici psichici e sensoriali, disadattati, alcoolisti e di tutte le altre persone in stato di disagio sociale temporaneo e permanente come definite dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali. La cooperativa, sussidiariamente alle attivita' di cui sopra, si propone altresi' di: a) attuare un servizio di appoggio alle famiglie dei soggetti sopra elencati, favorendo le famiglie stesse nella conoscenza delle problematiche e nella cura del minore o comunque del familiare al fine di una migliore integrazione sociale della persona; b) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della genitorialita', del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento; c) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e di enti privati, analoghe ed affini agli scopi della cooperativa stessa. In ordine alle attivita' sopra esposte la cooperativa puo' partecipare a gare d'appalto europee e non, gestire servizi in concessione, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni o servizi, nonche' compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di dette prestazioni e servizi. La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni dell'articolo 111-septies delle disposizioni attuative e transitorie del codice civile. La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie; d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; f) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private; g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attivita' dovra' essere conforme alle vigenti deliberazioni c. I. C. R. In materia, in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sara' disciplinata secondo le modalita' ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avra' valore di proposta contrattuale.
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