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L'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 codice civile ed in particolare: - lo svolgimento delle attivita' dirette alla coltivazione del fondo, in prevalenza di riso, alla silvicoltura, all'olivicoltura e all'allevamento del bestiame; - la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli; - le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di uno o piu' cicli biologici e/o di una o piu' fasi necessarie dei cicli stessi, di carattere vegetale e/o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo e dei prodotti che ne derivino; - l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. Si considerano "connesse" alle precedenti le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti propri ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo; vi rientrano, inoltre: - le attivita' che si inseriscano nel normale ciclo di produzione agricola e sfruttamento del fondo e che, per l'accessorieta' economica rispetto all'attivita' agricola, si realizzino mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese la fornitura di beni e servizi e le attivita' di valorizzazione del patrimonio rurale ovvero di ricezione ed ospitalita' nei limiti consentiti dalle norme in tema di agricoltura ed agriturismo; - la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, biomasse, geotermiche e fotovoltaiche nei limiti di cui all'articolo 1 comma 423 legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonche' di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo. In via meramente occasionale ed in quanto strettamente funzionali all'esercizio della sopra citata attivita' primaria esclusiva, la societa' potra' compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, che gli amministratori reputassero necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento dell'attivita' agricola di cui sopra tra le quali rientrano: - l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, l'enfiteusi, la bonifica, il miglioramento e la gestione di fondi rustici e immobili agricoli ed agrituristici in genere di proprieta' e di terzi; - la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricato ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' di cui all'articolo 2135 codice civile; - la promozione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative o interventi con la collaborazione di universita', enti ed istituti specializzati finalizzati alla ricerca scientifica ed alla ricerca applicata al campo delle coltivazioni anche con finalita' non alimentari e agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili, sempreche' i ricavi derivanti dalle attivita' suddette siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Tutte le attivita' rientranti nell'oggetto sociale potranno essere svolte sia in italia che all'estero.
Parole chiaveGhiselli Paolo Celeste E Pietro Luigi Gianni Società Agricola svolge la propria attività nel macrosettore Agricoltura, segmento Produzione di cereali. Il settore di attività (codice ATECO 01.12.00) è: Coltivazione di riso.
Ghiselli Paolo Celeste E Pietro Luigi Gianni Società Agricola utilizza anche la denominazione "GHISELLI PAOLO CELESTE E PIETRO LUIGI GIANNI SOCIETA' AGRICOLA".
Ghiselli Paolo Celeste E Pietro Luigi Gianni Società Agricola appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti).