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La societa' e' costituita quale societa' tra professionisti (nel seguito "stp") ai sensi delle disposizioni dell'art. 10 comma 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 sulle societa' tra professionisti, del decreto del ministero di giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, emesso in attuazione della normativa di legge di cui sopra, nonche' ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice civile; inoltre sara' disciplinata da qualsiasi successiva disposizione di legge o regolamentare in materia di societa' tra professionisti. La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' professionali e intellettuali che formano oggetto della professione di geologo, quali previste dall'art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dall'art. 41 del decreto del presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e sue successive modificazioni ed integrazioni, anche future. L'esercizio di tale attivita' professionale sara' consentito esclusivamente ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di geologo attualmente l'iscrizione presso l'ordine dei geologi della regione umbria o di altra regione; la societa' assolve a tutti gli obblighi legali e deontologici di informazione alla clientela per garantire che le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, pertanto al primo contatto con il cliente deve ad esso fornire le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e societa', anche determinata dalla presenza di soci con finalita' di investimento; la societa' inoltre deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno, nonche' l'elenco di eventuali soci con finalita' di investimento; deve inoltre fornire qualsiasi altra informativa, anche non richiesta da norme legali, regolamentari o deontologiche, che sia utile per dare la migliore informativa al cliente sugli elementi che possono concorrere a determinare la scelta del o dei soci professionisti incaricati; in mancanza di designazione del cliente la societa' designa il socio professionista o i soci professionisti incaricati dandone comunicazione scritta al cliente. Il socio professionista in esecuzione dell'incarico ricevuto puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari; puo' avvalersi di sostituti solo in relazione a particolari attivita' caratterizzate da esigenze sopravvenute e non prevedibili; sono fatti salvi gli obblighi normativi di comunicazione al cliente. La societa' puo' compiere tutte le operazioni ed atti che saranno reputati necessari o utili per l'esercizio delle attivita' di cui all'oggetto; puo' inoltre ricevere finanziamenti da soci purche' nei limiti e sotto l'osservanza delle normative in tema di raccolta del risparmio. E' fatto divieto alla societa' di esercitare quanto oggetto di attivita' professionali diverse da quelle di cui all'oggetto e riservate, nonche' le attivita' di sollecitazione al pubblico risparmio, in specie se riconducibili alla intermediazione finanziaria. E' fatto obbligo alla societa' di stipulare idonea polizza di assicurazione presso primario istituto assicurativo a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. Sono escluse dal novero delle attivita' esercitate dalla stp le prestazioni rese dai soci professionisti in esecuzione di incarichi di amministrazione attribuiti da autorita' pubblica o giudiziaria a nome di singoli soci. Tutte le altre attivita' di tipo professionale devono essere svolte dai soci professionisti nell'ambito della societa'; tuttavia l'assemblea puo' autorizzare, di volta in volta, a fronte di specifica richiesta, l'esercizio di talune attivita' professionali a titolo personale da parte del singolo socio professionista.
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