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1. La societa' e' senza fine di lucro e i proventi delle attivita' non possono in nessun caso essere divisi tra i soci neanche in forma indiretta. 2. La societa' ha per oggetto la promozione, la diffusione, lo sviluppo, l'organizzazione e l'esercizio, compresa la relativa attivita' didattica, motoria e ricreativa, di ogni tipo di disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal comitato olimpico internazionale, con particolare riguardo a calcio, calcetto, basket, pallavolo, pallamano, scherma, ginnastica in tutte le sue forme, body building, danza e arti marziali in tutte le loro forme, nuoto, palla-nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento, nuoto pinnato, nuoto subacqueo, triatlon, ginnastica in acqua, acqua bike, canottaggio. Nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra' predisporre e attuare piani di inclusione sociale con l'offerta di servizi e la proposta di iniziative rivolte ai minori e alle fasce deboli (inclusi non abbienti, diversamente abili, anziani). 3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' gestire, anche mediante contratti di affitto d'azienda o rami d'azienda, impianti e centri sportivi; strutture e centri ricreativi e per il benessere e il movimento fisico e per la riabilitazione e l'attivita' motoria; potra' inoltre acquistare, far progettare, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attivita' sportive e connesse attivita' ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori; gestire altresi', all'interno dei predetti impianti, centri e strutture, punti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione di alimenti e bevande, spacci di abbigliamento e articoli sportivi; organizzare viaggi e vacanze sportivo-ricreative e promuovere e organizzare eventi culturali, quali a titolo esemplificativo convegni, seminari, corsi di formazione, preparazione e aggiornamento in materia sportiva; manifestazioni, eventi musicali e concerti; tornei, gare e spettacoli sportivo-ricreativi. 4. La societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' assumere appalti pubblici e privati, partecipare a bandi di gara pubblici e privati, unirsi in raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione a bandi pubblici e privati; contrarre mutui con istituiti di credito ed in particolar modo con l'istituto del credito sportivo; chiedere il contributo ed il concorso dello stato, di enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potra' consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito. Il tutto nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal d. Lgs. 385/93 con esclusione delle attivita' di cui al d. Lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attivita' propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sara' svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilita' di professionisti abilitati ai sensi di legge e sara' esercitata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle consuetudini che regolano l'attivita' medesima. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future. 5. Il riconoscimento come societa' sportiva dilettantistica avverra', secondo le norme di legge, nel rispetto in particolare dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4 del d. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128, da parte del comitato olimpico nazionale italiano (c. O. N. I. ), che e' l'unico organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del d. L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con la legge 27 luglio 2004, n. 186, fermo, in proposito, l'obbligo della societa' di conformarsi alle norme, alle direttive e ai provvedimenti del c. O. N. I. , nonche' agli statuti, ai regolamenti, alle direttive e ai provvedimenti delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva cui la stessa intende aderire e/o affiliarsi. 6. La societa' potra' costituire e organizzare al proprio interno sezioni sportive specializzate per singole discipline, dotate di propria organizzazione e provviste di propri mezzi tecnici, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire squadre sportive, nonche' promuovere ed organizzare gare e tornei e ogni altra attivita' sportiva rientrante nella rispettiva specializzazione compreso l'avviamento allo sport. 7. La societa' e' tenuta a far osservare ai propri soci e tesserati e agli aderenti alle sue discipline sportive norme, direttive e provvedimenti, anche disciplinari, del coni e/o dei suo organi, nonche' le norme degli statuti e regolamenti e le direttive e i provvedimenti anche disciplinari delle federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni cui aderisce e/o si affilia. 8. Possono essere ammessi ad aderire alle attivita' sportive della societa' coloro nei confronti dei quali non siano state definitivamente accertate gravi violazioni ai principi di lealta', probita' e correttezza in ambito sportivo. Gli aderenti alle discipline sportive della societa' nei cui confronti siano intervenuti definitivi accertamenti di predette violazioni saranno esclusi dalle attivita' sportive della societa' stessa. Il tutto come potra' essere piu' dettagliatamente disciplinato in appositi regolamenti concernenti i diritti e i doveri degli aderenti alle attivita' sportive di essa societa', che saranno predisposti dall'organo amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci, nel rispetto di norme e direttive del coni, nonche' delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui la societa' risulti aderente e/o affiliata.
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